Sentenza 51/1970 (ECLI:IT:COST:1970:51)
Massima numero 4947
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
25/03/1970; Decisione del
25/03/1970
Deposito del 02/04/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 51/70 A. IMPUGNAZIONI PENALI - RICORSO PER CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO DOPO ANNULLAMENTO - COD. PROC. PEN., ART. 544, PRIMO COMMA - PRONUNCIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE - DEFINITIVITA' SUL PUNTO DELLA COMPETENZA - IRREVOCABILITA' ED INCENSURABILITA' DA PARTE DI ALTRO GIUDICE - GIUSTIFICAZIONE EX ART. 111 DELLA COSTITUZIONE.
SENT. 51/70 A. IMPUGNAZIONI PENALI - RICORSO PER CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO DOPO ANNULLAMENTO - COD. PROC. PEN., ART. 544, PRIMO COMMA - PRONUNCIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE - DEFINITIVITA' SUL PUNTO DELLA COMPETENZA - IRREVOCABILITA' ED INCENSURABILITA' DA PARTE DI ALTRO GIUDICE - GIUSTIFICAZIONE EX ART. 111 DELLA COSTITUZIONE.
Testo
La norma dell'art. 544, primo comma c.p.p., riflette il principio, fondamentale nel sistema delle impugnazioni mediante ricorso per cassazione, secondo il quale la cognizione del giudice di rinvio trova base nella sentenza della Corte di cassazione: giudice investito, conseguentemente, della competenza funzionale e inderogabile a conoscere del merito della causa. La pronunzia della corte e', sul punto della competenza, definitiva e la preclusione che ne discende, ai sensi dell'art. 544, primo comma, in relazione al disposto del precedente art. 543, e' intesa a rendere operante nel sistema positivo la irrevocabilita' e la incensurabilita' da parte di altro giudice delle decisioni della Corte di cassazione. Tali decisioni sono, infatti, emanate dall'organo, cui la Costituzione (art. 111) e l'ordinamento precessuale attribuiscono la funzione di giudice ultimo della legittimita' e, in particolare, la funzione regolatrice della giurisdizione nonche' delle competenze degli organi giudiziari.
La norma dell'art. 544, primo comma c.p.p., riflette il principio, fondamentale nel sistema delle impugnazioni mediante ricorso per cassazione, secondo il quale la cognizione del giudice di rinvio trova base nella sentenza della Corte di cassazione: giudice investito, conseguentemente, della competenza funzionale e inderogabile a conoscere del merito della causa. La pronunzia della corte e', sul punto della competenza, definitiva e la preclusione che ne discende, ai sensi dell'art. 544, primo comma, in relazione al disposto del precedente art. 543, e' intesa a rendere operante nel sistema positivo la irrevocabilita' e la incensurabilita' da parte di altro giudice delle decisioni della Corte di cassazione. Tali decisioni sono, infatti, emanate dall'organo, cui la Costituzione (art. 111) e l'ordinamento precessuale attribuiscono la funzione di giudice ultimo della legittimita' e, in particolare, la funzione regolatrice della giurisdizione nonche' delle competenze degli organi giudiziari.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte