Sentenza 51/1970 (ECLI:IT:COST:1970:51)
Massima numero 4948
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
25/03/1970; Decisione del
25/03/1970
Deposito del 02/04/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 51/70 B. GIUDICE NATURALE - COSTITUZIONE, ART. 25, PRIMO COMMA - INTERPRETAZIONE - GIUDICE AVENTE COGNIZIONE DI GRADO SUPERIORE - POTESTA' DISCREZIONALE DI DISTOGLIERE L'IMPUTATO DAL GIUDICE PRECOSTITUITO DALLE NORME SULLA COMPETENZA - ESCLUSIONE - DESIGNAZIONE DI ALTRO ORGANO GIURISDIZIONALE - CONDIZIONI - LEGITTIMITA'. (COD. PROC. PEN., ART. 544, PRIMO COMMA).
SENT. 51/70 B. GIUDICE NATURALE - COSTITUZIONE, ART. 25, PRIMO COMMA - INTERPRETAZIONE - GIUDICE AVENTE COGNIZIONE DI GRADO SUPERIORE - POTESTA' DISCREZIONALE DI DISTOGLIERE L'IMPUTATO DAL GIUDICE PRECOSTITUITO DALLE NORME SULLA COMPETENZA - ESCLUSIONE - DESIGNAZIONE DI ALTRO ORGANO GIURISDIZIONALE - CONDIZIONI - LEGITTIMITA'. (COD. PROC. PEN., ART. 544, PRIMO COMMA).
Testo
Il principio del giudice naturale, enunciato nell'art. 25, primo comma, anche per finalita' di garanzia di imparzialita' del giudizio, esclude che norme ordinarie deferiscano al giudice, pure avente cognizione di grado superiore, la potesta' di distogliere discrezionalmente l'imputato dal giudice precostituito secondo le norme sulla competenza. Ma non vieta che, per giudicare sull'imputazione, sia designato altro organo giurisdizionale, dopoche' la competenza di quello originariamente indicato sia venuta meno, in applicazione di norme di legge ed in contemplazione di obiettive circostanze di fatto o di vicende precessuali.
Il principio del giudice naturale, enunciato nell'art. 25, primo comma, anche per finalita' di garanzia di imparzialita' del giudizio, esclude che norme ordinarie deferiscano al giudice, pure avente cognizione di grado superiore, la potesta' di distogliere discrezionalmente l'imputato dal giudice precostituito secondo le norme sulla competenza. Ma non vieta che, per giudicare sull'imputazione, sia designato altro organo giurisdizionale, dopoche' la competenza di quello originariamente indicato sia venuta meno, in applicazione di norme di legge ed in contemplazione di obiettive circostanze di fatto o di vicende precessuali.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 1
Altri parametri e norme interposte