Sentenza 51/1970 (ECLI:IT:COST:1970:51)
Massima numero 4949
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  25/03/1970;  Decisione del  25/03/1970
Deposito del 02/04/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4947  4948  4950


Titolo
SENT. 51/70 C. IMPUGNAZIONI PENALI - RICORSO PER CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO DOPO ANNULLAMENTO - COD. PROC. PEN., ART. 544, PRIMO COMMA - PRONUNCIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE SULLA COMPETENZA - DEFINITIVITA' - COSTITUISCE TITOLO DI LEGITTIMAZIONE DELLA SOSTITUZIONE DI UN GIUDICE AD UN ALTRO - GIUSTIFICAZIONE - NON VIOLA IL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE ED IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 544, primo comma c.p.p. che dispone non essere ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Corte di cassazione, non lede il principio del giudice naturale. Detta sentenza costituisce, infatti, il titolo della legittimazione dell'organo giudiziario a conoscere della causa nel caso concreto in sostituzione di altro giudice. La competenza di quest'ultimo, pur determinabile, per ciascun precedente grado del giudizio, secondo i criteri legali all'uopo dettati nel codice di rito, rimane disattesa, secondo l'ordinamento, per finalita' di giustizia connesse ad esigenze di imparzialita' e di indipendenza nell'esercizio della giurisdizione; esigenze valutate con procedimento giurisdizionale, che si svolge nel pieno rispetto della garanzia del diritto di difesa.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte