Sentenza 51/1970 (ECLI:IT:COST:1970:51)
Massima numero 4950
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  25/03/1970;  Decisione del  25/03/1970
Deposito del 02/04/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4947  4948  4949


Titolo
SENT. 51/70 D. IMPUGNAZIONI PENALI - RICORSO PER CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO DOPO ANNULLAMENTO - COD. PROC. PEN., ART. 544, PRIMO COMMA - PRONUNCIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE SULLA COMPETENZA - DEFINITIVITA' - LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - QUESTIONI RELATIVE ALL'ULTERIORE ESPLICAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - IRRILEVANZA SOSTANZIALE E PROCESSUALE. (COSTITUZIONE, ART. 24, SECONDO COMMA).

Testo
La soluzione, in senso affermativo, circa la costituzionalita' della norma dell'art. 544, primo comma, concernente la preclusione a comprendere nel tema del dibattito, in sede di rinvio, la questione circa la competenza dell'organo all'uopo designato per il giudizio di rinvio, con la sentenza di annullamento pronunziata dalla Corte di cassazione, induce a ritenere assorbito, nell'esame della questione, il profilo della legittimita' della limitazione apportata all'esercizio del diritto di difesa (art. 24, secondo comma Cost.). Posto, infatti, che non e' consentito il dissenso del giudice di rinvio circa la statuizione della Corte di cassazione sul punto della competenza per il prosieguo del giudizio, deve concludersi essere priva di rilevanza, sul piano costituzionale e su quello processuale, ogni ulteriore esplicazione del diritto di difesa, che deve necessariamente essere adeguata e contemperata con le legittime finalita' di ciascuno stato e grado del procedimento.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte