Sentenza 52/1970 (ECLI:IT:COST:1970:52)
Massima numero 4951
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  25/03/1970;  Decisione del  25/03/1970
Deposito del 02/04/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 52/70. PROCESSO PENALE - ATTI PRELIMINARI DEL GIUDIZIO - NULLITA' DEL DECRETO DI CITAZIONE - COD. PROC. PEN., ART. 412 - NON COMPRENDE TRA LE IPOTESI DI NULLITA' LA MANCATA INDICAZIONE DELLE GENERALITA' DELLA PARTE CIVILE O DELLE ALTRE PARTI PRIVATE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale proposta, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., dell'art. 412 c.p.p., sotto il profilo che non comprendendo questo fra le ipotesi di nullita' del decreto di citazione a giudizio anche la mancata indicazione delle generalita' della parte civile e delle altre parti private, la difesa potrebbe essere pregiudicata dal fatto di non essere stata messa tempestivamente in condizione di conoscere tali generalita'. E cio' perche' le norme che regolano la partecipazione al processo della parte civile, consentono all'imputato di conoscerne le generalita', indipendentemente dal decreto di citazione a giudizio. Ed invero, la dichiarazione di costituzione di parte civile, se fatta prima del dibattimento, deve essere notificata, a cura della parte stessa, all'imputato ed al pubblico ministero; e deve contenere, a pena di inammissibilita' le generalita' di chi si costituisce, l'elezione di domicilio e l'esposizione sommaria dei motivi che la giustificano (artt. 94 e 95 del cod. proc. pen.). Qualora non vi sia stata costituzione prima del dibattimento, e' evidente che il decreto di citazione non puo' contenere le generalita' sopraindicate, dal momento che la persona offesa dal reato, non ancora costituita parte civile, non e' parte del processo. Lo stesso deve dirsi per il responsabile civile e per la persona civilmente obbligata per l'ammenda, la citazione dei quali deve essere notificata all'imputato (artt. 107 e 122 cod. proc. pen.) senza tener conto del fatto che trattasi di persone note a lui.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte