Sentenza 53/1970 (ECLI:IT:COST:1970:53)
Massima numero 4952
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
25/03/1970; Decisione del
25/03/1970
Deposito del 02/04/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 53/70 A. ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE - COSTITUZIONE, ART. 108, TERZO COMMA - ESTRANEI CHE PARTECIPANO ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - CONDIZIONI DI INDIPENDENZA - NON RICONDUCIBILITA' A QUELLE PREVISTE PER I GIUDICI ORDINARI - MODO DI ACCERTAMENTO.
SENT. 53/70 A. ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE - COSTITUZIONE, ART. 108, TERZO COMMA - ESTRANEI CHE PARTECIPANO ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - CONDIZIONI DI INDIPENDENZA - NON RICONDUCIBILITA' A QUELLE PREVISTE PER I GIUDICI ORDINARI - MODO DI ACCERTAMENTO.
Testo
Il rispetto delle condizioni di indipendenza degli "estranei partecipanti all'amministrazione della giustizia", previsti dall'art. 108, terzo comma, della Costituzione, la cui determinazione e' riservata da tale precetto costituzionale al legislatore, deve essere valutato con riferimento a questa stessa disposizione e non anche agli artt. 104 e 105 che hanno esclusivo riguardo ai componenti la Magistratura, intesa questa nel suo nucleo ben delimitato risultante da quella parte degli appartenenti all'ordine giudiziario che e' costituita dai giudici ordinari. Il giudizio di costituzionalita' volto ad accertare se una legge applichi puntualmente tale norma costituzionale deve essere circoscritto - non diversamente da quanto previsto per i componenti le giurisdizioni speciali - ad accertare se la disciplina stabilita prescriva almeno un minimo di requisiti che rendano ragionevole la presunzione della loro corrispondenza all'imperativo della Costituzione.
Il rispetto delle condizioni di indipendenza degli "estranei partecipanti all'amministrazione della giustizia", previsti dall'art. 108, terzo comma, della Costituzione, la cui determinazione e' riservata da tale precetto costituzionale al legislatore, deve essere valutato con riferimento a questa stessa disposizione e non anche agli artt. 104 e 105 che hanno esclusivo riguardo ai componenti la Magistratura, intesa questa nel suo nucleo ben delimitato risultante da quella parte degli appartenenti all'ordine giudiziario che e' costituita dai giudici ordinari. Il giudizio di costituzionalita' volto ad accertare se una legge applichi puntualmente tale norma costituzionale deve essere circoscritto - non diversamente da quanto previsto per i componenti le giurisdizioni speciali - ad accertare se la disciplina stabilita prescriva almeno un minimo di requisiti che rendano ragionevole la presunzione della loro corrispondenza all'imperativo della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 108
co. 3
Altri parametri e norme interposte