Sentenza 53/1970 (ECLI:IT:COST:1970:53)
Massima numero 4953
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  25/03/1970;  Decisione del  25/03/1970
Deposito del 02/04/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4952  4954  4955


Titolo
SENT. 53/70 B. ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE - COSTITUZIONE, ART. 108, TERZO COMMA - ESTRANEI CHE PARTECIPANO ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - ESPERTI DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE - CONDIZIONI DI INDIPENDENZA PREDISPOSTE DALLA LEGGE 2 MARZO 1963, N. 320 - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Le garanzie predisposte dalla legge 2 marzo 1963, n. 320, per assicurare l'indipendenza degli esperti chiamati a far parte delle sezioni specializzate agrarie e consistenti nell'intervento, nella nomina e revoca dei medesimi, del Consiglio superiore della Magistratura (intervento di per se' non imposto dalla Costituzione), sono da ritenere sufficienti ai fini del rispetto del precetto di cui all'art. 108, terzo comma, della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 108  co. 3

Altri parametri e norme interposte