Sentenza 53/1970 (ECLI:IT:COST:1970:53)
Massima numero 4954
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  25/03/1970;  Decisione del  25/03/1970
Deposito del 02/04/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4952  4953  4955


Titolo
SENT. 53/70 C. ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE - SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE - MODO DI NOMINA DEGLI ESPERTI - LEGGE 2 MARZO 1963, N. 320, ART. 3 - INTERPRETAZIONE.

Testo
L'art. 3 della legge 2 marzo 1963, n. 320, che demanda al Consiglio superiore della Magistratura o, per delega di questo, ai Presidenti delle Corti d'appello la nomina degli esperti chiamati a far parte delle sezioni specializzate agrarie, prescegliendoli per sorteggio da un albo in cui sono inclusi i nominativi indicati dagli ispettorati compartimentali dell'agricoltura sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative ed i consigli degli ordini e collegi professionali competenti, non va interpretato nel senso che competa agli ispettorati la potesta' di operare una preselezione fra coloro che hanno i requisiti per l'iscrizione nell'albo, cosi' da limitare le indicazioni da presentare al Consiglio superiore agli otto nomi da includere in ciascuno degli albi speciali lasciando al Consiglio stesso il solo compito di sorteggiare i nomi dei destinati a comporre il collegio giudicante, ma va interpretato nel senso che la funzione degli ispettorati si concreta nella predisposizione di un elenco di coloro che essi ritengono in possesso dei requisiti richiesti, rimanendo poi riservato al presidente della Corte d'appello di prescegliere (previ necessari controlli circa il modo di formazione degli elenchi) gli otto nomi da inserire in ogni albo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte