Sentenza 53/1970 (ECLI:IT:COST:1970:53)
Massima numero 4955
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
25/03/1970; Decisione del
25/03/1970
Deposito del 02/04/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 53/70 D. ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE - SEZIONE SPECIALIZZATE AGRARIE - ESPERTI - CONDIZIONI DI INDIPENDENZA - LEGGE 2 MARZO 1963, N. 320, ARTT. 3, QUARTO COMMA, E 4 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 104, 105 E 108 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 53/70 D. ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE - SEZIONE SPECIALIZZATE AGRARIE - ESPERTI - CONDIZIONI DI INDIPENDENZA - LEGGE 2 MARZO 1963, N. 320, ARTT. 3, QUARTO COMMA, E 4 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 104, 105 E 108 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3, quarto comma, e 4, legge 2 marzo 1963, n. 320, che stabiliscono i modi di nomina e revoca degli esperti chiamati a far parte delle sezioni specializzate agrarie dei Tribunali ordinari, in riferimento agli artt. 104, 105 e 108, terzo comma, della Costituzione.
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3, quarto comma, e 4, legge 2 marzo 1963, n. 320, che stabiliscono i modi di nomina e revoca degli esperti chiamati a far parte delle sezioni specializzate agrarie dei Tribunali ordinari, in riferimento agli artt. 104, 105 e 108, terzo comma, della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 104
Costituzione
art. 105
Costituzione
art. 108
Altri parametri e norme interposte