Sentenza 56/1970 (ECLI:IT:COST:1970:56)
Massima numero 4958
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  09/04/1970;  Decisione del  09/04/1970
Deposito del 15/04/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4959


Titolo
SENT. 56/70 A. LIBERTA' DI RIUNIONE - TRATTENIMENTI DI QUALSIASI GENERE DA TENERE IN LUOGO APERTO AL PUBBLICO - R.D. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 68, E COD. PEN., ART. 666 - NECESSITA' DELLA LICENZA DEL QUESTORE - VIOLAZIONE DELL'ART. 17 DELLA COSTITUZIONE NELLA PARTE IN CUI I TRATTENIMENTI NON SONO INDETTI NELL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' IMPRENDITORIALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
Le disposizioni contenute negli artt. 68 del testo unico di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, e 666 del Cod. penale, - i quali dispongono che per trattenimenti di qualsiasi genere da tenere in luogo aperto al pubblico occorre la licenza del questore - violano l'art. 17 della Costituzione nella parte in cui si riferiscono a trattenimenti non indetti nell'esercizio di attivita' imprenditoriale. Infatti, mentre per questi ultimi puo' configurarsi un limite alla liberta' di iniziativa economica giustificabile ai sensi dell'art. 41 Cost., gli altri trattenimenti, in quanto implicano esercizio della liberta' di riunione, possono essere indetti senza necessita' della licenza del questore.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 17

Altri parametri e norme interposte