Sentenza 56/1970 (ECLI:IT:COST:1970:56)
Massima numero 4959
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
09/04/1970; Decisione del
09/04/1970
Deposito del 15/04/1970; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
4958
Titolo
SENT. 56/70 B. LIBERTA' DI RIUNIONE - COSTITUZIONE, ART. 17 - INTERPRETAZIONE - RIUNIONI INDETTE IN PUBBLICO LOCALE DALL'ESERCENTE UNA ATTIVITA' IMPRENDITORIALE - LIMITI E CONTROLLI GIUSTIFICABILI EX ART. 41 DELLA COSTITUZIONE.
SENT. 56/70 B. LIBERTA' DI RIUNIONE - COSTITUZIONE, ART. 17 - INTERPRETAZIONE - RIUNIONI INDETTE IN PUBBLICO LOCALE DALL'ESERCENTE UNA ATTIVITA' IMPRENDITORIALE - LIMITI E CONTROLLI GIUSTIFICABILI EX ART. 41 DELLA COSTITUZIONE.
Testo
Dispone l'art. 17 della Costituzione che i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi e che per le (loro) riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non e' richiesto preavviso. Il diritto di riunione e' quindi tutelato nei confronti della generalita' dei cittadini, che, riunendosi, possono dedicarsi a quelle attivita' lecite, anche se per scopo di comune divertimento o passatempo (sent. n. 142 del 1967) e quindi a quei trattenimenti cui si riferiscono i due articoli in rapporto ai quali e' stata sollevata la questione di costituzionalita'. Se, dunque, la riunione e' indetta anche in luogo aperto al pubblico da persone che intendono riunirsi per attuare gli scopi anzidetti, fra i quali i trattenimenti di cui parlano le disposizioni ex artt. 68 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e 666 Cod. penale, nessuna autorizzazione e nessun preavviso occorre. Diversamente e' a dirsi se la riunione, avente per oggetto un trattenimento di danza, di giuoco, di sport, ecc., e' invece indetta in un pubblico locale da parte del titolare nell'esercizio della sua attivita' imprenditoriale. In tal caso non e' il diritto di riunione quello che egli intende esercitare, bensi' il diritto di libera iniziativa economica che gli consente di organizzare la propria azienda e di svolgervi le attivita' lecite inerenti alla sua impresa. Si e', cioe', non piu' nella sfera dei diritti dell'art. 17 della Costituzione, ma di quelli tutelati dall'art. 41, che, peraltro, ammettono limiti e controlli nel pubblico interesse.
Dispone l'art. 17 della Costituzione che i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi e che per le (loro) riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non e' richiesto preavviso. Il diritto di riunione e' quindi tutelato nei confronti della generalita' dei cittadini, che, riunendosi, possono dedicarsi a quelle attivita' lecite, anche se per scopo di comune divertimento o passatempo (sent. n. 142 del 1967) e quindi a quei trattenimenti cui si riferiscono i due articoli in rapporto ai quali e' stata sollevata la questione di costituzionalita'. Se, dunque, la riunione e' indetta anche in luogo aperto al pubblico da persone che intendono riunirsi per attuare gli scopi anzidetti, fra i quali i trattenimenti di cui parlano le disposizioni ex artt. 68 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e 666 Cod. penale, nessuna autorizzazione e nessun preavviso occorre. Diversamente e' a dirsi se la riunione, avente per oggetto un trattenimento di danza, di giuoco, di sport, ecc., e' invece indetta in un pubblico locale da parte del titolare nell'esercizio della sua attivita' imprenditoriale. In tal caso non e' il diritto di riunione quello che egli intende esercitare, bensi' il diritto di libera iniziativa economica che gli consente di organizzare la propria azienda e di svolgervi le attivita' lecite inerenti alla sua impresa. Si e', cioe', non piu' nella sfera dei diritti dell'art. 17 della Costituzione, ma di quelli tutelati dall'art. 41, che, peraltro, ammettono limiti e controlli nel pubblico interesse.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 17
Altri parametri e norme interposte