Sentenza 57/1970 (ECLI:IT:COST:1970:57)
Massima numero 4960
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
09/04/1970; Decisione del
09/04/1970
Deposito del 15/04/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 57/70 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - QUESTIONE RELATIVA ALL'AMMISSIBILITA' DELL'AFFILIAZIONE DEI FIGLI ADULTERINI DELL'AFFILIANTE EX ARTT. 407 E 350, N. 5, DEL COD. CIVILE - ATTIENE AL GIUDIZIO DI RILEVANZA - SUSSISTENZA NELLA SPECIE. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
SENT. 57/70 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - QUESTIONE RELATIVA ALL'AMMISSIBILITA' DELL'AFFILIAZIONE DEI FIGLI ADULTERINI DELL'AFFILIANTE EX ARTT. 407 E 350, N. 5, DEL COD. CIVILE - ATTIENE AL GIUDIZIO DI RILEVANZA - SUSSISTENZA NELLA SPECIE. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
Testo
Non e' di competenza della Corte costituzionale accertare se sia fondato o meno il presupposto dell'ammissibilita' dell'affiliazione dei figli adulterini dal quale il giudice tutelare presso la pretura di Milano muove per sollevare la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 407 e 350 n. 5 del codice civile, che enuncia il divieto di affiliazione da parte del fallito che non sia stato cancellato dal registro dei falliti, in riferimento ai commi primo e terzo dell'art. 30 della Costituzione. L'ammissibilita' dell'affiliazione dei figli adulterini attiene infatti al giudizio di rilevanza della questione proposta e tale giudizio, nella specie, risulta pronunciato dal giudice a quo.
Non e' di competenza della Corte costituzionale accertare se sia fondato o meno il presupposto dell'ammissibilita' dell'affiliazione dei figli adulterini dal quale il giudice tutelare presso la pretura di Milano muove per sollevare la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 407 e 350 n. 5 del codice civile, che enuncia il divieto di affiliazione da parte del fallito che non sia stato cancellato dal registro dei falliti, in riferimento ai commi primo e terzo dell'art. 30 della Costituzione. L'ammissibilita' dell'affiliazione dei figli adulterini attiene infatti al giudizio di rilevanza della questione proposta e tale giudizio, nella specie, risulta pronunciato dal giudice a quo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 30
co. 1
Costituzione
art. 30
co. 3
Altri parametri e norme interposte