Sentenza 57/1970 (ECLI:IT:COST:1970:57)
Massima numero 4961
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  09/04/1970;  Decisione del  09/04/1970
Deposito del 15/04/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4960  4962  4963


Titolo
SENT. 57/70 B. AFFILIAZIONE - COD. CIV., ARTT. 409-413 - NATURA PREVALENTEMENTE ASSISTENZIALE - AMBITO DI APPLICAZIONE - IPOTESI DI REVOCA E DI ESTINZIONE.

Testo
L'istituto dell'affiliazione, cosi' come regolato nel nostro ordinamento, ha carattere prevalentemente assistenziale nei confronti di minori moralmente e materialmente abbandonati,poiche' con esso il legislatore ha inteso mettere in moto una attivita' privata capace di alleviare la grave situazione di bisogno di un considerevole numero di minori dei quali non si conoscono i genitori, o siano figli riconosciuti dalla sola madre impossibilitata a provvedere al loro allevamento, o si trovino in stato di abbandono, oppure ricoverati in istituto di pubblica assistenza (art. 401). Di siffatto scopo assistenziale e' dato trarre conferma dalle disposizioni relative alla revoca e alla estinzione dell'affiliazione, verificandosi la prima nel caso della sopravvenuta impossibilita' dell'affiliante di "continuare a provvedere all'allevamento del minore" (art. 410, n. 2) e conseguendo necessariamente la seconda alla reintegrazione nella patria potesta' del genitore legittimo o naturale dell'affiliato, decaduto da tale potesta' o impedito di esercitarla (art. 411, comma primo).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte