Sentenza 59/1970 (ECLI:IT:COST:1970:59)
Massima numero 4966
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
22/04/1970; Decisione del
22/04/1970
Deposito del 28/04/1970; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
4967
Titolo
SENT. 59/70 A. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE SUL TRASFERIMENTO DELLA RICCHEZZA - VENDITE COATTE - VALORE DEL BENE TRASFERITO - R.D.L. 19 AGOSTO 1943, N. 737, ART. 4 - COMUNE PROCEDIMENTO FISCALE DI ACCERTAMENTO - DIVERSITA' DA QUELLO PREVISTO NEL R.D. 30 DICEMBRE 1923, N. 3269, ART. 50, SECONDO COMMA, PER I TRASFERIMENTI EFFETTUATI MEDIANTE AGGIUDICAZIONE AI PUBBLICI INCANTI - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 53 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 59/70 A. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE SUL TRASFERIMENTO DELLA RICCHEZZA - VENDITE COATTE - VALORE DEL BENE TRASFERITO - R.D.L. 19 AGOSTO 1943, N. 737, ART. 4 - COMUNE PROCEDIMENTO FISCALE DI ACCERTAMENTO - DIVERSITA' DA QUELLO PREVISTO NEL R.D. 30 DICEMBRE 1923, N. 3269, ART. 50, SECONDO COMMA, PER I TRASFERIMENTI EFFETTUATI MEDIANTE AGGIUDICAZIONE AI PUBBLICI INCANTI - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 53 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Principio generale in materia di imposte sul trasferimento della ricchezza e' quello enunciato nell'art. 30 della legge del registro (R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269), secondo il quale e' assunto come tassabile il valore venale dei beni in comune commercio da determinarsi in base al procedimento di valutazione previsto dalla stessa legge. Questa pero', nell'art. 50, comma secondo, ha ritenuto di derogare a tale principio generale per quanto concerne i trasferimenti effettuati mediante aggiudicazione ai pubblici incanti, che vengono invece tassati sulla base del prezzo della vendita risultante dal verbale di aggiudicazione. L'art. 4 del R.D.L. 19 agosto 1943, n. 737, che, derogando alla deroga introdotta con l'art. 50, secondo comma, ripristina, solo per le vendite all'incanto promosse sui mutui in danaro, la regola generale relativa all'accertamento di valore, lede il principio di eguaglianza perche' non trova alcuna ragione che la giustifichi.
Principio generale in materia di imposte sul trasferimento della ricchezza e' quello enunciato nell'art. 30 della legge del registro (R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269), secondo il quale e' assunto come tassabile il valore venale dei beni in comune commercio da determinarsi in base al procedimento di valutazione previsto dalla stessa legge. Questa pero', nell'art. 50, comma secondo, ha ritenuto di derogare a tale principio generale per quanto concerne i trasferimenti effettuati mediante aggiudicazione ai pubblici incanti, che vengono invece tassati sulla base del prezzo della vendita risultante dal verbale di aggiudicazione. L'art. 4 del R.D.L. 19 agosto 1943, n. 737, che, derogando alla deroga introdotta con l'art. 50, secondo comma, ripristina, solo per le vendite all'incanto promosse sui mutui in danaro, la regola generale relativa all'accertamento di valore, lede il principio di eguaglianza perche' non trova alcuna ragione che la giustifichi.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte