Sentenza 60/1970 (ECLI:IT:COST:1970:60)
Massima numero 4968
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
22/04/1970; Decisione del
22/04/1970
Deposito del 28/04/1970; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 60/70. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE DEI CONIUGI - COD. PROC. CIV., ART. 707, PRIMO COMMA - COMPARIZIONE PERSONALE DELLE PARTI DAVANTI AL PRESIDENTE SENZA ASSISTENZA DEI DIFENSORI - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE SOLLEVATA DAL GIUDICE ISTRUTTORE - INAMMISSIBILITA'. (COSTITUZIONE, ART. 134; LEGGE 9 FEBBRAIO 1948, N. 1, ART. 1; LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
SENT. 60/70. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE DEI CONIUGI - COD. PROC. CIV., ART. 707, PRIMO COMMA - COMPARIZIONE PERSONALE DELLE PARTI DAVANTI AL PRESIDENTE SENZA ASSISTENZA DEI DIFENSORI - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE SOLLEVATA DAL GIUDICE ISTRUTTORE - INAMMISSIBILITA'. (COSTITUZIONE, ART. 134; LEGGE 9 FEBBRAIO 1948, N. 1, ART. 1; LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
Testo
Il giudice istruttore ha il potere di promuovere questioni di legittimita' costituzionale soltanto quando la legge prevede l'emanazione di un provvedimento decisorio attribuito alla sua diretta competenza. Nel procedimento di separazione personale dei coniugi, la disposizione di cui all'art. 707, primo comma, del cod. proc. civile - che prevede la comparizione personale delle parti davanti al presidente senza l'assistenza del difensore - e' applicata dal presidente, nella cui competenza, di natura giurisdizionale, rientra il potere di sollevare questione di legittimita' costituzionale, ove egli ritenga che dinanzi a lui l'assistenza del difensore non soddisfi le garanzie dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, mentre al giudice istruttore competono i poteri di (condizionata) modifica dei provvedimenti presidenziali, ai sensi dell'art. 708, quarto comma, cod. proc. civile, in una fase nella quale la difesa tecnica e' garantita. E' pertanto inammissibile, perche' irrilevante, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 707, primo comma, cod. proc.civile, sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma della Costituzione, dal giudice istruttore.
Il giudice istruttore ha il potere di promuovere questioni di legittimita' costituzionale soltanto quando la legge prevede l'emanazione di un provvedimento decisorio attribuito alla sua diretta competenza. Nel procedimento di separazione personale dei coniugi, la disposizione di cui all'art. 707, primo comma, del cod. proc. civile - che prevede la comparizione personale delle parti davanti al presidente senza l'assistenza del difensore - e' applicata dal presidente, nella cui competenza, di natura giurisdizionale, rientra il potere di sollevare questione di legittimita' costituzionale, ove egli ritenga che dinanzi a lui l'assistenza del difensore non soddisfi le garanzie dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, mentre al giudice istruttore competono i poteri di (condizionata) modifica dei provvedimenti presidenziali, ai sensi dell'art. 708, quarto comma, cod. proc. civile, in una fase nella quale la difesa tecnica e' garantita. E' pertanto inammissibile, perche' irrilevante, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 707, primo comma, cod. proc.civile, sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma della Costituzione, dal giudice istruttore.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte