Sentenza 61/1970 (ECLI:IT:COST:1970:61)
Massima numero 4970
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  22/04/1970;  Decisione del  22/04/1970
Deposito del 28/04/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4969  4971


Titolo
SENT. 61/70 B. DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI - DIRITTI DEL SINGOLO E DIRITTI DELLA COLLETTIVITA' - COORDINAMENTO - DIRITTO DI AZIONE EX ART. 24, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESERCIZIO SUBORDINATO ALL'ADEMPIMENTO DEL DOVERE TRIBUTARIO - LEGITTIMITA'.

Testo
Quando non sia contestata la legittimita' dell'imposizione tributaria, la norma che subordina all'adempimento del dovere di contribuente l'esercizio del diritto del cittadino alla tutela giurisdizionale, non appare in contrasto col precetto di cui all'art. 24, primo comma, della Costituzione. Nell'ordinamento giuridico posto in essere dalla Costituzione repubblicana, infatti, i diritti individuali dei cittadini sono armonicamente coordinati con quelli della collettivita'. In particolare il diritto di adire gli organi giurisdizionali, sancito nell'art. 24, primo comma, deve essere contemperato con l'interesse generale alla riscossione dei tributi, che pure e' affermato nell'art. 53, primo comma della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 53  co. 1

Altri parametri e norme interposte