Sentenza 61/1970 (ECLI:IT:COST:1970:61)
Massima numero 4971
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  22/04/1970;  Decisione del  22/04/1970
Deposito del 28/04/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4969  4970


Titolo
SENT. 61/70 C. COMMERCIO - ORDINAMENTO DELLE BORSE DI COMMERCIO E TASSE SUI CONTRATTI DI BORSA - LEGGE 20 MARZO 1913, N. 272, ART. 51, E R.D. 30 DICEMBRE 1923, N. 3278, ART. 19 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI AZIONE SUBORDINATO AL PREVIO SODDISFACIMENTO DELLE TASSE ED AMMENDE DOVUTE - NON VIOLANO L'ART. 24, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non sono in contrasto con l'art. 24, primo comma, della Costituzione, gli artt. 51 della legge 20 marzo 1913, n. 272 (riguardante l'ordinamento delle borse di commercio, l'esercizio della mediazione e le tasse sui contratti di borsa) e 19 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278 (concernente le tasse sui contratti di borsa), i quali stabiliscono che non e' ammessa alcuna azione in giudizio, nemmeno nei rapporti fra commissionario e committente, se non viene previamente provato il soddisfacimento delle tasse ed ammende dovute. Tali articoli non attengono alla ipotesi di contestazione della legittimita' del tributo (con solve et repete), ne' risulta che l'adempimento del tributo stesso possa rendere l'esercizio dell'azione eccessivamente oneroso, sia dal punto di vista economico, sia con riferimento alle modalita' della prova, che di detto adempimento e' richiesta a carico di chi abbia interesse a proporre o a perseguire il giudizio.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 1

Altri parametri e norme interposte