Sentenza 62/1970 (ECLI:IT:COST:1970:62)
Massima numero 4974
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del  22/04/1970;  Decisione del  22/04/1970
Deposito del 28/04/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4972  4973  4975  4976


Titolo
SENT. 62/70 C. ISTRUZIONE PUBBLICA - SCUOLA POPOLARE CONTRO L'ANALFABETISMO - CORSI DI STUDIO FINANZIATI DALLO STATO - AFFIDAMENTO AD ENTI ED ASSOCIAZIONI - VALUTAZIONE DEL RELATIVO INSEGNAMENTO COME SERVIZIO PRESTATO NELLE SCUOLE STATALI - D.L. C.P.S. 17 DICEMBRE 1947, N. 1599, ART. 4, SECONDO COMMA NON VIOLA L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Dato che i corsi di studio affidati, con finanziamento statale, ad enti ed associazioni debbono considerarsi statali, evidentemente l'insegnamento impartito in tali corsi non puo' non essere valutato, ad ogni effetto, come servizio prestato nelle scuole statali. Ne deriva che il secondo comma dell'art. 4 del D.L.C.P.S. 17 dicembre 1947, n. 1599, nel testo ratificato e modificato dall'articolo unico della legge 16 aprile 1953, n. 326, non contrasta con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte