Sentenza 62/1970 (ECLI:IT:COST:1970:62)
Massima numero 4975
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del  22/04/1970;  Decisione del  22/04/1970
Deposito del 28/04/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4972  4973  4974  4976


Titolo
SENT. 62/70 D. ISTRUZIONE PUBBLICA - SCUOLA POPOLARE CONTRO L'ANALFABETISMO - CARATTERE DI SCUOLA STATALE - CORSI DI STUDIO AFFIDATI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI - NOMINA DEGLI INSEGNANTI - GRADUATORIA PROVINCIALE DEGLI INCARICHI E SUPPLENZE - POSSIBILITA' DI DEROGA ALL'ORDINE DELLA GRADUATORIA - D.L.C.P.S. 17 DICEMBRE 1947, N. 1599, ART. 4 - GIUSTIFICAZIONE - FINALITA' DI PROVVEDERE A SITUAZIONI DIFFERENZIATE - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La possibilita' di derogare all'ordine della graduatoria provinciale degli incarichi e supplenze per il conferimento della nomina degli insegnanti nel caso di corsi di studio contro l'analfabetismo affidati ad enti od associazioni, ai sensi dell'art. 4 del D.L.C.P.S. 17 dicembre 1947 n. 1599, e' legittimata dalla necessita' di procedere ad una scelta del personale insegnante che, oltre ai requisiti generici di capacita', possegga anche requisiti specifici di conoscenza dell'ambiente nel quale e' chiamato a svolgere la propria attivita' e di idoneita' all'insegnamento per la particolare scolaresca che gli verra' affidata: accertamento e scelta che va fatta dal provveditore agli studi, al quale spetta la nomina, su proposta o di intesa con gli enti ed associazioni a carico dei quali, tranne la spesa per il personale insegnante, gravano in definitiva tutte le spese di organizzazione, di gestione e di finanziamento dei corsi. Poiche' la possibilita' di deroga, e' stata prevista e disciplinata per provvedere a situazioni differenziate, la norma pertanto non viola il principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte