Sentenza 62/1970 (ECLI:IT:COST:1970:62)
Massima numero 4976
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del  22/04/1970;  Decisione del  22/04/1970
Deposito del 28/04/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4972  4973  4974  4975


Titolo
SENT. 62/70 E. ISTRUZIONE PUBBLICA - SCUOLA POPOLARE CONTRO L'ANALFABETISMO - CARATTERE DI SCUOLA STATALE - CORSI DI STUDIO AFFIDATI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI - NOMINA DEGLI INSEGNANTI - GRADUATORIA PROVINCIALE DEGLI INCARICHI E SUPPLENZE - POSSIBILITA' DI DEROGA ALL'ORDINE DELLA GRADUATORIA - D.L.C.P.C. 17 DICEMBRE 1947, N. 1599, ART. 4 - GIUSTIFICAZIONE - NON VIOLA IL DIRITTO AL LAVORO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La possibilita' di derogare all'ordine della graduatoria provinciale degli incarichi e supplenze per la nomina degli insegnanti nelle scuole popolari contro l'analfabetismo organizzate da enti od associazioni, ai sensi dell'art. 4 del D.L.C.P.S. 17 dicembre 1947, n. 1599, nel testo ratificato e modificato dalla legge 16 aprile 1953, n. 326, legittimata dalle necessita' funzionali del particolare tipo di scuola, non viola il principio del diritto al lavoro proclamato dall'art. 4 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 4

Altri parametri e norme interposte