Sentenza 63/1970 (ECLI:IT:COST:1970:63)
Massima numero 4980
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
22/04/1970; Decisione del
22/04/1970
Deposito del 28/04/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 63/70 D. PROPRIETA' PRIVATA - ESPROPRIAZIONE - INDENNIZZO - COSTITUZIONE, ART. 42, TERZO COMMA - INTERPRETAZIONE - DETERMINAZIONE DEL VALORE DEI BENI CON RIFERIMENTO A DATA ANTERIORE A QUELLA DELL'ESPROPRIAZIONE - FINALITA' - NON CONTRASTA CON IL PRECETTO COSTITUZIONALE.
SENT. 63/70 D. PROPRIETA' PRIVATA - ESPROPRIAZIONE - INDENNIZZO - COSTITUZIONE, ART. 42, TERZO COMMA - INTERPRETAZIONE - DETERMINAZIONE DEL VALORE DEI BENI CON RIFERIMENTO A DATA ANTERIORE A QUELLA DELL'ESPROPRIAZIONE - FINALITA' - NON CONTRASTA CON IL PRECETTO COSTITUZIONALE.
Testo
Come la Corte ha gia' affermato (sent. n. 22 del 1965), essendo pacifico che l'art. 42, terzo comma, della Costituzione, non garantisce la corresponsione di un indennizzo equivalente al valore del bene espropriato, ma solo il massimo di contributo e di riparazione che, nell'ambito degli scopi di generale interesse la pubblica amministrazione puo' offrire a soddisfazione dell'interesse dei privati (cfr. sentenza n. 61 del 1967), il fatto che una legge imponga la determinazione del valore dei beni con riferimento ad una data anteriore a quella dell'espropriazione non costituisce, di per se', violazione del terzo comma dell'art. 42 della Costituzione. Anzi quando la scissione tra la data a cui la legge fa riferimento per la determinazione del valore dei beni e la data dell'esproprio, venga disposta allo scopo di impedire che l'espropriando si avvantaggi di un supervalore derivante dalla esecuzione o dal preannuncio di esecuzione di opere pubbliche, la dissociazione delle due date non solo non e' illegittima, ma, come strumento che preclude ingiustificabili arricchimenti a spese della collettivita', e' espressione di un indirizzo politico fondato su basilari principi della Costituzione.
Come la Corte ha gia' affermato (sent. n. 22 del 1965), essendo pacifico che l'art. 42, terzo comma, della Costituzione, non garantisce la corresponsione di un indennizzo equivalente al valore del bene espropriato, ma solo il massimo di contributo e di riparazione che, nell'ambito degli scopi di generale interesse la pubblica amministrazione puo' offrire a soddisfazione dell'interesse dei privati (cfr. sentenza n. 61 del 1967), il fatto che una legge imponga la determinazione del valore dei beni con riferimento ad una data anteriore a quella dell'espropriazione non costituisce, di per se', violazione del terzo comma dell'art. 42 della Costituzione. Anzi quando la scissione tra la data a cui la legge fa riferimento per la determinazione del valore dei beni e la data dell'esproprio, venga disposta allo scopo di impedire che l'espropriando si avvantaggi di un supervalore derivante dalla esecuzione o dal preannuncio di esecuzione di opere pubbliche, la dissociazione delle due date non solo non e' illegittima, ma, come strumento che preclude ingiustificabili arricchimenti a spese della collettivita', e' espressione di un indirizzo politico fondato su basilari principi della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
co. 3
Altri parametri e norme interposte