Sentenza 63/1970 (ECLI:IT:COST:1970:63)
Massima numero 4981
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  22/04/1970;  Decisione del  22/04/1970
Deposito del 28/04/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4977  4978  4979  4980  4982  4983  4984


Titolo
SENT. 63/70 E. PROPRIETA' PRIVATA - ESPROPRIAZIONE - DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL BENE - RIFERIMENTO A DATA DIVERSA DA QUELLA DELLA ESPROPRIAZIONE - EFFETTI SULLA MISURA DELL'INDENNIZZO - EVENTUALE RIDUZIONE DI QUESTO AD UNA MISURA IRRISORIA - VIOLAZIONE DELL'ART. 42, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE.

Testo
La scissione disposta dalla legge, in materia di espropriazione, tra la data, in riferimento alla quale va determinato il valore dei beni e la data dell'esproprio viola l'art. 42 Cost. solo se, valutata nel complesso della disciplina legislativa in cui la legge si inserisce e delle situazioni di fatto in cui e' destinata ad operare, riduca l'indennizzo (come nel caso deciso con la sent. n. 67 del 1959) ad una misura irrisoria, o renda possibile (come nel caso deciso dalla sent. n. 22 del 1965) che nel concorso di eventuali sfavorevoli evenienze, tale riduzione abbia a verificarsi.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42  co. 3

Altri parametri e norme interposte