Sentenza 63/1970 (ECLI:IT:COST:1970:63)
Massima numero 4982
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  22/04/1970;  Decisione del  22/04/1970
Deposito del 28/04/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4977  4978  4979  4980  4981  4983  4984


Titolo
SENT. 63/70 F. MEZZOGIORNO - CONSORZI PER LE AREE DI SVILUPPO INDUSTRIALE - ESPROPRIAZIONE A LORO FAVORE - LEGGE 29 SETTEMBRE 1962, N. 1462, ART. 2, ULTIMO COMMA - DETERMINAZIONE DEGLI INDENNIZZI - DATA DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI BENI - SCISSIONE RISPETTO ALLA DATA DELLA ESPROPRIAZIONE - FINALITA' - GIUSTIFICAZIONE.

Testo
Nell'art. 2, ultimo comma, della legge 29 settembre 1962, n. 1462 (sulla determinazione degli indennizzi per gli espropri a favore dei consorzi per le aree di sviluppo industriale del Mezzogiorno) la scissione tra la data a cui deve farsi riferimento per la determinazione del valore dei beni (due anni prima dell'approvazione dello statuto di ciascun consorzio) e la data della espropriazione (da disporsi entro i dieci anni successivi all'approvazione stessa) fu disposta allo scopo di impedire che gli espropriandi traessero vantaggio dal supervalore degli immobili derivante dalla preannunciata esecuzione delle opere pubbliche.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte