Sentenza 63/1970 (ECLI:IT:COST:1970:63)
Massima numero 4983
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
22/04/1970; Decisione del
22/04/1970
Deposito del 28/04/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 63/70 G. MEZZOGIORNO - CONSORZI PER LE AREE DI SVILUPPO INDUSTRIALE - ESPROPRIAZIONE A LORO FAVORE - LEGGE 29 SETTEMBRE 1962, N. 1462, ART. 2, ULTIMO COMMA, DETERMINAZIONE DEGLI INDENNIZZI - SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED ABROGAZIONI DELLA DISPOSIZIONE - CONSEGUENTE DELIMITAZIONE DELLA SUA SFERA DI EFFICACIA - RIFERIMENTO AD ESPROPRIAZIONI PASSATE.
SENT. 63/70 G. MEZZOGIORNO - CONSORZI PER LE AREE DI SVILUPPO INDUSTRIALE - ESPROPRIAZIONE A LORO FAVORE - LEGGE 29 SETTEMBRE 1962, N. 1462, ART. 2, ULTIMO COMMA, DETERMINAZIONE DEGLI INDENNIZZI - SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED ABROGAZIONI DELLA DISPOSIZIONE - CONSEGUENTE DELIMITAZIONE DELLA SUA SFERA DI EFFICACIA - RIFERIMENTO AD ESPROPRIAZIONI PASSATE.
Testo
L'art. 2, ultimo comma, della legge n. 1462 del 1962 (il quale stabilisce che per le espropriazioni da effettuarsi a favore dei consorzi per le aree di sviluppo industriale del Mezzogiorno, entro i primi dieci anni dall'approvazione dello statuto consortile, l'indennizzo sia determinato sul valore che i beni avevano due anni prima della data di tale approvazione) gia' parzialmente modificato dall'articolo 6 della legge 6 luglio 1964 n. 608, e' stato abrogato dall'art. 31 della legge 26 giugno 1965 n. 717, che per la determinazione dell'indennizzo rinvia alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni (poi intervenute con la legge 21 luglio 1965 n. 904, in forza della quale alla materia de qua e' applicabile la disciplina prevista dall'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892). Pertanto l'interprete, mentre, prima che fosse abrogato, doveva trarre dall'art. 2, ultimo comma, della legge n. 1462 del 1962 una norma che, nella sua sfera di efficacia, abbracciava tutte le espropriazioni che dal momento della sua entrata in vigore sarebbero state disposte a favore dei consorzi, sopravvenuta l'abrogazione, non puo' trarre se non una norma caratterizzata ed individuata da suo riferimento alle espropriazioni passate.
L'art. 2, ultimo comma, della legge n. 1462 del 1962 (il quale stabilisce che per le espropriazioni da effettuarsi a favore dei consorzi per le aree di sviluppo industriale del Mezzogiorno, entro i primi dieci anni dall'approvazione dello statuto consortile, l'indennizzo sia determinato sul valore che i beni avevano due anni prima della data di tale approvazione) gia' parzialmente modificato dall'articolo 6 della legge 6 luglio 1964 n. 608, e' stato abrogato dall'art. 31 della legge 26 giugno 1965 n. 717, che per la determinazione dell'indennizzo rinvia alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni (poi intervenute con la legge 21 luglio 1965 n. 904, in forza della quale alla materia de qua e' applicabile la disciplina prevista dall'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892). Pertanto l'interprete, mentre, prima che fosse abrogato, doveva trarre dall'art. 2, ultimo comma, della legge n. 1462 del 1962 una norma che, nella sua sfera di efficacia, abbracciava tutte le espropriazioni che dal momento della sua entrata in vigore sarebbero state disposte a favore dei consorzi, sopravvenuta l'abrogazione, non puo' trarre se non una norma caratterizzata ed individuata da suo riferimento alle espropriazioni passate.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte