Sentenza 63/1970 (ECLI:IT:COST:1970:63)
Massima numero 4984
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
22/04/1970; Decisione del
22/04/1970
Deposito del 28/04/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 63/70 H. MEZZOGIORNO - CONSORZI PER LE AREE DI SVILUPPO INDUSTRIALE - ESPROPRIAZIONE A LORO FAVORE - LEGGE 29 SETTEMBRE 1962, N. 1462, ART. 2, ULTIMO COMMA - DATA DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI BENI - SCISSIONE RISPETTO ALLA DATA DELLA ESPROPRIAZIONE - POSSIBILI EFFETTI SULLA DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO PER LE ESPROPRIAZIONI FUTURE - SFERA DI EFFICACIA DELLA DISPOSIZIONE - LIMITAZIONE ALLE ESPROPRIAZIONI PASSATE - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 42, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 63/70 H. MEZZOGIORNO - CONSORZI PER LE AREE DI SVILUPPO INDUSTRIALE - ESPROPRIAZIONE A LORO FAVORE - LEGGE 29 SETTEMBRE 1962, N. 1462, ART. 2, ULTIMO COMMA - DATA DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI BENI - SCISSIONE RISPETTO ALLA DATA DELLA ESPROPRIAZIONE - POSSIBILI EFFETTI SULLA DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO PER LE ESPROPRIAZIONI FUTURE - SFERA DI EFFICACIA DELLA DISPOSIZIONE - LIMITAZIONE ALLE ESPROPRIAZIONI PASSATE - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 42, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
In base ai motivi per cui il Tribunale di Bari (ord. n. 212, 213 del reg. ord. del 1968 ecc.) ha impugnato l'articolo 2, ultimo comma, della legge 29 settembre 1962, n. 1462 (sugli espropri a favore dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale del Mezzogiorno) in riferimento allo art. 42, terzo comma, della Costituzione, il problema da risolvere non e' se l'indennizzo da calcolarsi secondo la legge impugnata sia "mera parvenza" ma "se abbia la possibilita' di esserlo" in relazione all'ipotesi che nell'arco del dodicennio che la disposizione prevede possa trascorrere dalla data, in riferimento alla quale va determinato il valore dei beni, alla data dell'esproprio "si verifichino elementi perturbatori tali da condurre ad una liquidazione dell'indennita' in misura irrisoria se non addirittura simbolica". Il problema proposto riguarda, pertanto, non gli effetti prodotti dalla disposizione impugnata sulle espropriazioni gia' disposte, ma i possibili effetti sulle espropriazioni future. Senonche', poiche' dall'art. 2, ultimo comma, della legge n. 1462 del 1962, dopo che e' stato abrogato, non si puo' ricavare una disciplina delle future espropriazioni, manca il presupposto per potersi discutere, riguardo ad esse, dell'alea di una possibile vanificazione della garanzia di un indennizzo non simbolico ne' irrisorio. E poiche' anche i motivi delle ordinanze di rinvio in cui si fa richiamo all'art. 3 della Costituzione, si fondano sul pericolo di futuri eventi perturbatori e sulle loro possibili ripercussioni - ormai senz'altro da escludersi - sulle liquidazioni degli indennizzi calcolati secondo la norma impugnata, la questione va dichiarata non fondata sia in riferimento all'art. 42, terzo comma, sia in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
In base ai motivi per cui il Tribunale di Bari (ord. n. 212, 213 del reg. ord. del 1968 ecc.) ha impugnato l'articolo 2, ultimo comma, della legge 29 settembre 1962, n. 1462 (sugli espropri a favore dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale del Mezzogiorno) in riferimento allo art. 42, terzo comma, della Costituzione, il problema da risolvere non e' se l'indennizzo da calcolarsi secondo la legge impugnata sia "mera parvenza" ma "se abbia la possibilita' di esserlo" in relazione all'ipotesi che nell'arco del dodicennio che la disposizione prevede possa trascorrere dalla data, in riferimento alla quale va determinato il valore dei beni, alla data dell'esproprio "si verifichino elementi perturbatori tali da condurre ad una liquidazione dell'indennita' in misura irrisoria se non addirittura simbolica". Il problema proposto riguarda, pertanto, non gli effetti prodotti dalla disposizione impugnata sulle espropriazioni gia' disposte, ma i possibili effetti sulle espropriazioni future. Senonche', poiche' dall'art. 2, ultimo comma, della legge n. 1462 del 1962, dopo che e' stato abrogato, non si puo' ricavare una disciplina delle future espropriazioni, manca il presupposto per potersi discutere, riguardo ad esse, dell'alea di una possibile vanificazione della garanzia di un indennizzo non simbolico ne' irrisorio. E poiche' anche i motivi delle ordinanze di rinvio in cui si fa richiamo all'art. 3 della Costituzione, si fondano sul pericolo di futuri eventi perturbatori e sulle loro possibili ripercussioni - ormai senz'altro da escludersi - sulle liquidazioni degli indennizzi calcolati secondo la norma impugnata, la questione va dichiarata non fondata sia in riferimento all'art. 42, terzo comma, sia in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 42
co. 3
Altri parametri e norme interposte