Sentenza 64/1970 (ECLI:IT:COST:1970:64)
Massima numero 4985
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
23/04/1970; Decisione del
23/04/1970
Deposito del 04/05/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 64/70 A. PROCESSO PENALE - CARCERAZIONE PREVENTIVA - LIMITI E FUNZIONE - MANDATO DI CATTURA OBBLIGATORIO - CONDIZIONI - COD. PROC. PEN., ART. 253 - MOTIVAZIONE SULLA SUSSISTENZA DI SUFFICIENTI INDIZI DI COLPEVOLEZZA - INOSSERVANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 64/70 A. PROCESSO PENALE - CARCERAZIONE PREVENTIVA - LIMITI E FUNZIONE - MANDATO DI CATTURA OBBLIGATORIO - CONDIZIONI - COD. PROC. PEN., ART. 253 - MOTIVAZIONE SULLA SUSSISTENZA DI SUFFICIENTI INDIZI DI COLPEVOLEZZA - INOSSERVANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La detenzione preventiva, esplicitamente prevista dalla Costituzione, va disciplinata in modo da non contrastare con la garanzia di presunzione di non colpevolezza dell'imputato, non puo' avere la funzione di anticipare la pena da infliggersi solo dopo l'accertamento della colpevolezza e, puo' essere disposta unicamente in vista della soddisfazione di esigenze di carattere cautelare o strettamente inerenti al processo. Da cio', tuttavia, non consegue che, nell'ambito di una valutazione politica discrezionale, entro limiti non insindacabili di ragionevolezza, la legge non possa stabilire ipotesi nelle quali, anche dopo la chiusura dell'istruzione, sussistendo sufficienti indizi di colpevolezza, al giudice sia fatto obbligo di emettere il mandato di cattura. E cio' anche in quanto la stessa Costituzione (art. 68, secondo comma) prevede esplicitamente l'esistenza di casi nei quali la legge rende obbligatoria l'emissione di mandati od ordini di cattura. L'obbligo del mandato di cattura non contrasta con quello, costituzionalmente imposto per i provvedimenti restrittivi della liberta' personale (artt. 111 e 13 cpv. Cost.), della motivazione, la quale, nei casi anzidetti, deve cadere soltanto sull'esistenza in concreto dei sufficienti indizi di colpevolezza, ed e' imposta anche dal vigente sistema (art. 264 cod. proc. pen.), nei limiti compatibili con il segreto istruttorio. Peraltro, poiche' nella prassi e nella giurisprudenza ordinaria tale obbligo viene sostanzialmente eluso, al fine di un'effettiva salvaguardia del principio enunciato dall'art. 13, secondo comma, della Costituzione, si impone la necessita' di dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 253 cod. proc. pen., nella parte in cui esso non fa obbligo al giudice di motivare sull'esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza.
La detenzione preventiva, esplicitamente prevista dalla Costituzione, va disciplinata in modo da non contrastare con la garanzia di presunzione di non colpevolezza dell'imputato, non puo' avere la funzione di anticipare la pena da infliggersi solo dopo l'accertamento della colpevolezza e, puo' essere disposta unicamente in vista della soddisfazione di esigenze di carattere cautelare o strettamente inerenti al processo. Da cio', tuttavia, non consegue che, nell'ambito di una valutazione politica discrezionale, entro limiti non insindacabili di ragionevolezza, la legge non possa stabilire ipotesi nelle quali, anche dopo la chiusura dell'istruzione, sussistendo sufficienti indizi di colpevolezza, al giudice sia fatto obbligo di emettere il mandato di cattura. E cio' anche in quanto la stessa Costituzione (art. 68, secondo comma) prevede esplicitamente l'esistenza di casi nei quali la legge rende obbligatoria l'emissione di mandati od ordini di cattura. L'obbligo del mandato di cattura non contrasta con quello, costituzionalmente imposto per i provvedimenti restrittivi della liberta' personale (artt. 111 e 13 cpv. Cost.), della motivazione, la quale, nei casi anzidetti, deve cadere soltanto sull'esistenza in concreto dei sufficienti indizi di colpevolezza, ed e' imposta anche dal vigente sistema (art. 264 cod. proc. pen.), nei limiti compatibili con il segreto istruttorio. Peraltro, poiche' nella prassi e nella giurisprudenza ordinaria tale obbligo viene sostanzialmente eluso, al fine di un'effettiva salvaguardia del principio enunciato dall'art. 13, secondo comma, della Costituzione, si impone la necessita' di dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 253 cod. proc. pen., nella parte in cui esso non fa obbligo al giudice di motivare sull'esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 13
co. 2
Altri parametri e norme interposte