Sentenza 64/1970 (ECLI:IT:COST:1970:64)
Massima numero 4986
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
23/04/1970; Decisione del
23/04/1970
Deposito del 04/05/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 64/70 B. PROCESSO PENALE - STUPEFACENTI - DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE, COMMERCIO ED IMPIEGO - LEGGE 22 OTTOBRE 1954, N. 1041, ART. 25 - MANDATO DI CATTURA OBBLIGATORIO - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 13 E 27 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - PARZIALE ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE GIA' DICHIARATA NEI CONFRONTI DELL'ART. 253 DEL COD. PROC. PENALE - CONSEGUENZE - OSSERVANZA DELL'OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 64/70 B. PROCESSO PENALE - STUPEFACENTI - DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE, COMMERCIO ED IMPIEGO - LEGGE 22 OTTOBRE 1954, N. 1041, ART. 25 - MANDATO DI CATTURA OBBLIGATORIO - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 13 E 27 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - PARZIALE ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE GIA' DICHIARATA NEI CONFRONTI DELL'ART. 253 DEL COD. PROC. PENALE - CONSEGUENZE - OSSERVANZA DELL'OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 13 e 27 della Costituzione, dell'art. 25 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041 (concernente la disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti) che per le ipotesi previste dagli artt. 5, 6 e 18 prescrive come obbligatorio il mandato di cattura, in quanto la dichiarazione di parziale illegittimita' dell'art. 253 cod. proc. penale e' sufficiente ad imporre l'osservanza dell'obbligo di motivazione, in tutti i casi in cui la legge - si tratti del codice processuale o di legge speciale - impone l'emissione del mandato di cattura.
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 13 e 27 della Costituzione, dell'art. 25 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041 (concernente la disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti) che per le ipotesi previste dagli artt. 5, 6 e 18 prescrive come obbligatorio il mandato di cattura, in quanto la dichiarazione di parziale illegittimita' dell'art. 253 cod. proc. penale e' sufficiente ad imporre l'osservanza dell'obbligo di motivazione, in tutti i casi in cui la legge - si tratti del codice processuale o di legge speciale - impone l'emissione del mandato di cattura.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte