Sentenza 64/1970 (ECLI:IT:COST:1970:64)
Massima numero 4987
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del  23/04/1970;  Decisione del  23/04/1970
Deposito del 04/05/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4985  4986  4988


Titolo
SENT. 64/70 C. PROCESSO PENALE - CARCERAZIONE PREVENTIVA - LIMITI TEMPORALI MASSIMI - PERIODO SUCCESSIVO ALLA FASE ISTRUTTORIA - COD. PROC. PENALE, ARTT. 272, PRIMO COMMA, E 375 - VIOLAZIONE DELL'ART. 13 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ARTT. 272, TERZO COMMA, E 273 DELLO STESSO CODICE - ILLEGITTIMITA' CONSEGUENZIALE.

Testo
A differenza di altre forme di restrizione della liberta' personale, quali le misure di sicurezza detentive, dettate da esigenze tipicamente diverse da quella processuale della custodia preventiva, l'art. 13 della Costituzione ha inteso evitare che il sacrificio della liberta' che quella comporta sia interamente subordinato alle vicende del processo; ed ha pertanto voluto che, con legislazione ordinaria, si determinassero i limiti massimi della custodia preventiva, al di la' dei quali verrebbe compromesso il bene della liberta' personale. Per il periodo successivo alla fase istruttoria, il precetto costituzionale risulta violato, non potendosi considerare limite certo ne' quello dell'emanazione della sentenza di cui all'art. 275, secondo comma, cod. proc. pen., ne' quello dell'art. 20 disposizioni regolamentari per l'esecuzione del cod. proc. pen., sulla preferenza da dare alle iscrizioni nei ruoli dei procedimenti riguardanti i detenuti o aventi, in genere, carattere di urgenza. Pertanto, deve essere dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 272, primo comma, cod. proc. pen., limitatamente alle parole "quando si procede con istruzione formale" e "non sia stata depositata in cancelleria la sentenza di rinvio a giudizio", e dall'art. 375, secondo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui impone o consente l'emissione del provvedimento di cattura dell'imputato, anche quando questi sia stato scarcerato a seguito della decorrenza dei limiti fissati nell'art. 272 cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve essere, infine, dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 272, terzo comma, cod. proc. pen., relativamente alle parole "e non sia stato emesso il decreto di citazione a giudizio", e dell'art. 273, nella parte in cui prescrive l'emissione del mandato di cattura anche nella ipotesi in cui l'imputato sia stato scarcerato a seguito della decorrenza dei termini fissati dall'art. 272 cod. proc. penale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 13

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27