Sentenza 64/1970 (ECLI:IT:COST:1970:64)
Massima numero 4988
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
23/04/1970; Decisione del
23/04/1970
Deposito del 04/05/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 64/70 D. PROCESSO PENALE - CARCERAZIONE PREVENTIVA - MANDATO DI CATTURA OBBLIGATORIO - LEGITTIMITA' SE MOTIVATO IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA DI SUFFICIENTI INDIZI DI COLPEVOLEZZA - COD. PROC. PEN., ART. 277, SECONDO COMMA - LIBERTA' PROVVISORIA - INAMMISSIBILITA' - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 13, 27 E 111 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 64/70 D. PROCESSO PENALE - CARCERAZIONE PREVENTIVA - MANDATO DI CATTURA OBBLIGATORIO - LEGITTIMITA' SE MOTIVATO IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA DI SUFFICIENTI INDIZI DI COLPEVOLEZZA - COD. PROC. PEN., ART. 277, SECONDO COMMA - LIBERTA' PROVVISORIA - INAMMISSIBILITA' - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 13, 27 E 111 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
I principi seguiti da questa Corte a proposito dell'articolo 253 cod. proc. pen. sull'obbligatorieta' della motivazione in ordine alla sussistenza di sufficienti indizi di colpevolezza nell'emissione del mandato di cattura obbligatorio e le statuizioni concernenti le disposizioni relative alla durata massima della custodia preventiva inducono a ritenere non fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 13, 27 e 111 della Costituzione, dell'art. 277, secondo comma, del codice di procedura penale, che esclude l'ammissibilita' della liberta' provvisoria nei casi nei quali e' obbligatoria l'emissione del mandato di cattura.
I principi seguiti da questa Corte a proposito dell'articolo 253 cod. proc. pen. sull'obbligatorieta' della motivazione in ordine alla sussistenza di sufficienti indizi di colpevolezza nell'emissione del mandato di cattura obbligatorio e le statuizioni concernenti le disposizioni relative alla durata massima della custodia preventiva inducono a ritenere non fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 13, 27 e 111 della Costituzione, dell'art. 277, secondo comma, del codice di procedura penale, che esclude l'ammissibilita' della liberta' provvisoria nei casi nei quali e' obbligatoria l'emissione del mandato di cattura.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 27
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte