Sentenza 65/1970 (ECLI:IT:COST:1970:65)
Massima numero 4989
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del
23/04/1970; Decisione del
23/04/1970
Deposito del 04/05/1970; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
4990
Titolo
SENT. 65/70 A. LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - DELITTI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - COD. PEN., ART. 414, ULTIMO COMMA - APOLOGIA DI DELITTO - INTERPRETAZIONE DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - PUNIBILITA' DELLA SOLA APOLOGIA IDONEA A PROVOCARE LA VIOLAZIONE DELLE LEGGI PENALI - LICEITA' DELLA MERA CRITICA E DI ALTRE MANIFESTAZIONI DEL PENSIERO - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 21, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 65/70 A. LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - DELITTI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - COD. PEN., ART. 414, ULTIMO COMMA - APOLOGIA DI DELITTO - INTERPRETAZIONE DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - PUNIBILITA' DELLA SOLA APOLOGIA IDONEA A PROVOCARE LA VIOLAZIONE DELLE LEGGI PENALI - LICEITA' DELLA MERA CRITICA E DI ALTRE MANIFESTAZIONI DEL PENSIERO - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 21, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 414, ultimo comma, codice penale, vietando la pubblica apologia di ogni delitto, non puo' costituire impedimento alla liberta' di manifestare il proprio pensiero, garantito dall'art. 21, primo comma, della Costituzione, ove della norma incriminatrice si dia corretta interpretazione. La mera critica della legislazione e della giurisprudenza, l'attivita' propagandistica diretta alla "deletio legis", l'affermazione che fatti previsti come delitti possono avere positivo contenuto morale e sociale non costituiscono il reato d'apologia di delitto. Contrasta invece contro le basi di ogni immaginabile ordinamento giuridico apologizzare il delitto come mezzo lodevole per ottenere l'abrogazione della legge che lo prevede come tale: l'apologia punibile non e' dunque la pura manifestazione di pensiero ma quella che sia concretamente idonea a provocare la commissione di delitti.
L'art. 414, ultimo comma, codice penale, vietando la pubblica apologia di ogni delitto, non puo' costituire impedimento alla liberta' di manifestare il proprio pensiero, garantito dall'art. 21, primo comma, della Costituzione, ove della norma incriminatrice si dia corretta interpretazione. La mera critica della legislazione e della giurisprudenza, l'attivita' propagandistica diretta alla "deletio legis", l'affermazione che fatti previsti come delitti possono avere positivo contenuto morale e sociale non costituiscono il reato d'apologia di delitto. Contrasta invece contro le basi di ogni immaginabile ordinamento giuridico apologizzare il delitto come mezzo lodevole per ottenere l'abrogazione della legge che lo prevede come tale: l'apologia punibile non e' dunque la pura manifestazione di pensiero ma quella che sia concretamente idonea a provocare la commissione di delitti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 21
co. 1
Altri parametri e norme interposte