Sentenza 65/1970 (ECLI:IT:COST:1970:65)
Massima numero 4990
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del
23/04/1970; Decisione del
23/04/1970
Deposito del 04/05/1970; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
4989
Titolo
SENT. 65/70 B. LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - COSTITUZIONE, ART. 21, PRIMO COMMA - INTERPRETAZIONE - LIMITI DERIVANTI DALLA TUTELA DELLA SICUREZZA PUBBLICA.
SENT. 65/70 B. LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - COSTITUZIONE, ART. 21, PRIMO COMMA - INTERPRETAZIONE - LIMITI DERIVANTI DALLA TUTELA DELLA SICUREZZA PUBBLICA.
Testo
La liberta' di manifestazione del pensiero (art. 21, primo comma, della Costituzione), trova i suoi limiti non soltanto nella tutela del buon costume, ma altresi' nell'esigenza di prevenire e far cessare turbamenti della sicurezza pubblica, la cui tutela, costituzionalmente rilevante, costituisce una finalita' immanente del sistema (sentenze 19 del 1962; 87 del 1966; 84 del 1969).
La liberta' di manifestazione del pensiero (art. 21, primo comma, della Costituzione), trova i suoi limiti non soltanto nella tutela del buon costume, ma altresi' nell'esigenza di prevenire e far cessare turbamenti della sicurezza pubblica, la cui tutela, costituzionalmente rilevante, costituisce una finalita' immanente del sistema (sentenze 19 del 1962; 87 del 1966; 84 del 1969).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 21
co. 1
Altri parametri e norme interposte