Sentenza 65/1970 (ECLI:IT:COST:1970:65)
Massima numero 4990
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del  23/04/1970;  Decisione del  23/04/1970
Deposito del 04/05/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4989


Titolo
SENT. 65/70 B. LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - COSTITUZIONE, ART. 21, PRIMO COMMA - INTERPRETAZIONE - LIMITI DERIVANTI DALLA TUTELA DELLA SICUREZZA PUBBLICA.

Testo
La liberta' di manifestazione del pensiero (art. 21, primo comma, della Costituzione), trova i suoi limiti non soltanto nella tutela del buon costume, ma altresi' nell'esigenza di prevenire e far cessare turbamenti della sicurezza pubblica, la cui tutela, costituzionalmente rilevante, costituisce una finalita' immanente del sistema (sentenze 19 del 1962; 87 del 1966; 84 del 1969).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21  co. 1

Altri parametri e norme interposte