Sentenza 66/1970 (ECLI:IT:COST:1970:66)
Massima numero 4993
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
23/04/1970; Decisione del
23/04/1970
Deposito del 04/05/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 66/70 C. ENERGIA ELETTRICA - NAZIONALIZZAZIONE - LEGGE 27 GIUGNO 1964, N. 452; ART. 2, N. 2 - ENTI ED IMPRESE DIVERSI DALL'E.N.E.L. - ENERGIA PRODOTTA OLTRE IL FABBISOGNO - PUO' ESSERE RITIRATA SOLO DALL'ENTE NAZIONALE - ATTIVITA' CONSENTITE ALLE IMPRESE AUTOPRODUTTRICI - PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, NON DISTRIBUZIONE A TERZI.
SENT. 66/70 C. ENERGIA ELETTRICA - NAZIONALIZZAZIONE - LEGGE 27 GIUGNO 1964, N. 452; ART. 2, N. 2 - ENTI ED IMPRESE DIVERSI DALL'E.N.E.L. - ENERGIA PRODOTTA OLTRE IL FABBISOGNO - PUO' ESSERE RITIRATA SOLO DALL'ENTE NAZIONALE - ATTIVITA' CONSENTITE ALLE IMPRESE AUTOPRODUTTRICI - PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, NON DISTRIBUZIONE A TERZI.
Testo
L'art. 2, n. 2, della legge del 1964, n. 452, stabili' che l'energia eccedente il fabbisogno prodotta da enti ed imprese diversi dall'E.N.E.L. "puo' essere ritirata solo dall'Ente nazionale" secondo le modalita' da esso stesso stabilite. In tale disposizione trovava conferma il principio secondo cui alle imprese autoproduttrici era consentita soltanto l'attivita' di produzione di energia elettrica, e non gia' l'attivita' di distribuzione a terzi.
L'art. 2, n. 2, della legge del 1964, n. 452, stabili' che l'energia eccedente il fabbisogno prodotta da enti ed imprese diversi dall'E.N.E.L. "puo' essere ritirata solo dall'Ente nazionale" secondo le modalita' da esso stesso stabilite. In tale disposizione trovava conferma il principio secondo cui alle imprese autoproduttrici era consentita soltanto l'attivita' di produzione di energia elettrica, e non gia' l'attivita' di distribuzione a terzi.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte