Sentenza 66/1970 (ECLI:IT:COST:1970:66)
Massima numero 4994
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del  23/04/1970;  Decisione del  23/04/1970
Deposito del 04/05/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4991  4992  4993  4995


Titolo
SENT. 66/70 D. ENERGIA ELETTRICA - NAZIONALIZZAZIONE - LEGGE 27 GIUGNO 1964, N. 452 - D.P.R. 18 MARZO 1965, N. 342, ART. 3 - TRASFERIMENTO ALL'E.N.E.L. DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DELLE IMPRESE PRODUTTRICI DI ENERGIA ELETTRICA - ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA CONTENUTA NELLE LEGGI DEL 1962 E DEL 1964 - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 3 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, emanato in base alla delega, regolo' il trasferimento all'E.N.E.L. degli impianti di distribuzione delle imprese. Tale norma, non soltanto trovava la sua giustificazione razionale nel fatto che, in conseguenza dell'art. 2, n. 2, della legge del 1964, n. 452, quegli impianti sarebbero rimasi inutilizzati, ma trovava la sua legittimazione costituzionale nella conformita' alla delega legislativa, in quanto faceva applicazione del ricordato principio e criterio direttivo, comune a entrambe le leggi di delega secondo cui l'esonero dal trasferimento riguardava soltanto l'attivita' di produzione, mentre rientrava nell'oggetto della delega tutto quanto attiene ai trasferimenti dalla legge non esclusi. Restando nei limiti della delega e attuando i suoi principi, l'art. 3 integrava la norma dell'art. 2, n. 2, della legge del 1964, n. 452, di cui era logica conseguenza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte