Sentenza 67/1970 (ECLI:IT:COST:1970:67)
Massima numero 4997
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
23/04/1970; Decisione del
23/04/1970
Deposito del 04/05/1970; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
4996
Titolo
SENT. 67/70 B. LEGGE - LEGGE ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA COSTITUZIONE - AUTORIZZAZIONE ALL'EMANAZIONE DI UN REGOLAMENTO - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' DELLA LEGGE - EFFICACIA SOLO NEI CONFRONTI DI ATTI EMESSI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE - FATTISPECIE - D.M. 31 LUGLIO 1934 - EMANAZIONE EX ART. 63 DEL T.U. DI P.S. 18 GIUGNO 1931, N. 773 - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 25, SECONDO COMMA, E 87 QUINTO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - MANIFESTA IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 67/70 B. LEGGE - LEGGE ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA COSTITUZIONE - AUTORIZZAZIONE ALL'EMANAZIONE DI UN REGOLAMENTO - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' DELLA LEGGE - EFFICACIA SOLO NEI CONFRONTI DI ATTI EMESSI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE - FATTISPECIE - D.M. 31 LUGLIO 1934 - EMANAZIONE EX ART. 63 DEL T.U. DI P.S. 18 GIUGNO 1931, N. 773 - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 25, SECONDO COMMA, E 87 QUINTO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - MANIFESTA IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Sia l'art. 63 del T.U. della legge di P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, sia il regolamento speciale approvato con D.M. 31 luglio 1934, che si assume essere stato emanato in forza di tale articolo, sono di epoca anteriore all'entrata in vigore della Costituzione, sicche' quando anche la Corte ritenesse incostituzionale il citato art. 63 - per essersi con esso conferito al ministro dell'interno un potere normativo in violazione del sistema di competenza previsto dalla vigente carta costituzionale, artt. 87, comma quinto e 70 a 82 o con una ampiezza incompatibile col principio della riserva di legge in materia penale, (art. 25, comma secondo) - gli effetti di siffatta pronuncia di incostituzionalita' sopravvenuta potrebbero ricadere solo su atti che, in virtu' della stessa delega, fossero stati emessi dopo l'entrata in vigore della Costituzione, ma nessuna incidenza avrebbero, per contro, sulla validita' di atti che - come il regolamento del 1934 - sono stati posti in essere in un momento anteriore a quello in cui la legge che ne autorizzava l'emanazione e' divenuta incompatibile con i precetti della nuova Costituzione.
Sia l'art. 63 del T.U. della legge di P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, sia il regolamento speciale approvato con D.M. 31 luglio 1934, che si assume essere stato emanato in forza di tale articolo, sono di epoca anteriore all'entrata in vigore della Costituzione, sicche' quando anche la Corte ritenesse incostituzionale il citato art. 63 - per essersi con esso conferito al ministro dell'interno un potere normativo in violazione del sistema di competenza previsto dalla vigente carta costituzionale, artt. 87, comma quinto e 70 a 82 o con una ampiezza incompatibile col principio della riserva di legge in materia penale, (art. 25, comma secondo) - gli effetti di siffatta pronuncia di incostituzionalita' sopravvenuta potrebbero ricadere solo su atti che, in virtu' della stessa delega, fossero stati emessi dopo l'entrata in vigore della Costituzione, ma nessuna incidenza avrebbero, per contro, sulla validita' di atti che - come il regolamento del 1934 - sono stati posti in essere in un momento anteriore a quello in cui la legge che ne autorizzava l'emanazione e' divenuta incompatibile con i precetti della nuova Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Costituzione
art. 87
co. 5
Altri parametri e norme interposte