Sentenza 68/1970 (ECLI:IT:COST:1970:68)
Massima numero 4998
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del
23/04/1970; Decisione del
23/04/1970
Deposito del 04/05/1970; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 68/70. DIRITTO DI DIFESA - LEGGE 26 MAGGIO 1965, N. 595, ARTT. 4 E 5 - CARATTERISTICHE TECNICHE E REQUISITI DEI LEGANTI IDRAULICI - AZIONI NASCENTI DALLA COMPRAVENDITA DEI LEGANTI - FORMALITA' SPECIALI PREVISTE PER IL LORO ESERCIZIO - CARATTERE INTEGRATIVO NEI CONFRONTI DELLA DISCIPLINA PREVISTA NEL CODICE CIVILE - GIUSTIFICAZIONE CON LA PARTICOLARITA' DELLA MATERIA - NON VIOLA L'ART. 24, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 68/70. DIRITTO DI DIFESA - LEGGE 26 MAGGIO 1965, N. 595, ARTT. 4 E 5 - CARATTERISTICHE TECNICHE E REQUISITI DEI LEGANTI IDRAULICI - AZIONI NASCENTI DALLA COMPRAVENDITA DEI LEGANTI - FORMALITA' SPECIALI PREVISTE PER IL LORO ESERCIZIO - CARATTERE INTEGRATIVO NEI CONFRONTI DELLA DISCIPLINA PREVISTA NEL CODICE CIVILE - GIUSTIFICAZIONE CON LA PARTICOLARITA' DELLA MATERIA - NON VIOLA L'ART. 24, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli art. 4 e 5 della legge 26 maggio 1965, n. 595, prescriventi, tra l'altro, particolari modalita' per il prelievo dei campioni e per la contestazione della merce, da effettuarsi entro tre mesi dalla spedizione, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, sul presupposto che le azioni nascenti dalla compravendita di leganti idraulici potrebbero essere esperite dall'acquirente soltanto ove sia stata previamente osservata la procedura speciale prevista dalle norme impugnate. Detta procedura, giustificata per l'interesse pubblico concernente la sicurezza delle costruzioni e la particolare natura delle merci impiegate, soggette a rapido deterioramento, e' stata costantemente interpretata, dalla giurisprudenza ordinaria, prima dell'emanazione del nuovo testo normativo oggetto di impugnativa, come avente natura integrativa e non derogativa del codice civile. Comunque anche la vigente procedura speciale non compromette, per l'acquirente, la possibilita' di far valere in giudizio le proprie ragioni, attesa la congruita' degli oneri e dei termini in essa previsti, ne' si discosta profondamente dalla disciplina dettata in generale per la vendita dal codice civile, secondo cui, in taluni casi, il termine di decadenza decorre dalla consegna della cosa anziche' dalla scoperta dei vizi, e l'azione del compratore deve essere esercitata entro termini brevi (un anno o perfino 3 mesi).
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli art. 4 e 5 della legge 26 maggio 1965, n. 595, prescriventi, tra l'altro, particolari modalita' per il prelievo dei campioni e per la contestazione della merce, da effettuarsi entro tre mesi dalla spedizione, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, sul presupposto che le azioni nascenti dalla compravendita di leganti idraulici potrebbero essere esperite dall'acquirente soltanto ove sia stata previamente osservata la procedura speciale prevista dalle norme impugnate. Detta procedura, giustificata per l'interesse pubblico concernente la sicurezza delle costruzioni e la particolare natura delle merci impiegate, soggette a rapido deterioramento, e' stata costantemente interpretata, dalla giurisprudenza ordinaria, prima dell'emanazione del nuovo testo normativo oggetto di impugnativa, come avente natura integrativa e non derogativa del codice civile. Comunque anche la vigente procedura speciale non compromette, per l'acquirente, la possibilita' di far valere in giudizio le proprie ragioni, attesa la congruita' degli oneri e dei termini in essa previsti, ne' si discosta profondamente dalla disciplina dettata in generale per la vendita dal codice civile, secondo cui, in taluni casi, il termine di decadenza decorre dalla consegna della cosa anziche' dalla scoperta dei vizi, e l'azione del compratore deve essere esercitata entro termini brevi (un anno o perfino 3 mesi).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 1
Altri parametri e norme interposte