Sentenza 69/1970 (ECLI:IT:COST:1970:69)
Massima numero 4999
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
06/05/1970; Decisione del
06/05/1970
Deposito del 18/05/1970; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
5000
Titolo
SENT. 69/70 A. PROCESSO PENALE - INCIDENTI DI ESECUZIONE - COD. PROC. PEN., ART. 630, PRIMO COMMA - PROCEDIMENTO - MANCATA PREVISIONE DELLA NOMINA DI UN DIFENSORE DI UFFICIO PER L'INTERESSATO ANCHE SE NON AMMESSO AL GRATUITO PATROCINIO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - RICOMPRENSIONE IN QUESTO DELL'OBBLIGO PER LO STATO DI PROVVEDERE ALLA DIFESA DI CHI NON SI AVVALGA DELLA FACOLTA' DI DIFENDERSI - FINALITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 69/70 A. PROCESSO PENALE - INCIDENTI DI ESECUZIONE - COD. PROC. PEN., ART. 630, PRIMO COMMA - PROCEDIMENTO - MANCATA PREVISIONE DELLA NOMINA DI UN DIFENSORE DI UFFICIO PER L'INTERESSATO ANCHE SE NON AMMESSO AL GRATUITO PATROCINIO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - RICOMPRENSIONE IN QUESTO DELL'OBBLIGO PER LO STATO DI PROVVEDERE ALLA DIFESA DI CHI NON SI AVVALGA DELLA FACOLTA' DI DIFENDERSI - FINALITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
L'art. 630, comma primo, del codice di procedura penale, che disciplina il procedimento relativo agli incidenti di esecuzione e' costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che all'interessato, anche se non ammesso al gratuito patrocinio, sia nominato un difensore d'ufficio: invero, il diritto di difesa, per quanto si riferisce al processo penale, e' tutelato dall'art. 24 della Costituzione, letto in collegamento con gli artt. 3 e 13 della Costituzione, relativi ai principi di eguaglianza e di inviolabilita' della liberta' personale, e comprende in se', oltre alla facolta' di difendersi riconosciuta al cittadino, anche in via sussidiaria, l'obbligo per lo Stato di provvedere con la nomina di un difensore di ufficio alla difesa di chi non si avvalga di tale facolta', in tutti i casi che siano da considerarsi equivalenti sul piano della tutela della liberta' dell'inquisito (tra i quali, senza dubbio, rientra la fase degli incidenti di esecuzione).
L'art. 630, comma primo, del codice di procedura penale, che disciplina il procedimento relativo agli incidenti di esecuzione e' costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che all'interessato, anche se non ammesso al gratuito patrocinio, sia nominato un difensore d'ufficio: invero, il diritto di difesa, per quanto si riferisce al processo penale, e' tutelato dall'art. 24 della Costituzione, letto in collegamento con gli artt. 3 e 13 della Costituzione, relativi ai principi di eguaglianza e di inviolabilita' della liberta' personale, e comprende in se', oltre alla facolta' di difendersi riconosciuta al cittadino, anche in via sussidiaria, l'obbligo per lo Stato di provvedere con la nomina di un difensore di ufficio alla difesa di chi non si avvalga di tale facolta', in tutti i casi che siano da considerarsi equivalenti sul piano della tutela della liberta' dell'inquisito (tra i quali, senza dubbio, rientra la fase degli incidenti di esecuzione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte