Sentenza 69/1970 (ECLI:IT:COST:1970:69)
Massima numero 5000
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  06/05/1970;  Decisione del  06/05/1970
Deposito del 18/05/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4999


Titolo
SENT. 69/70 B. PROCESSO PENALE - INCIDENTI DI ESECUZIONE - COD. PROC. PEN., ART. 630, PRIMO COMMA - PROCEDIMENTO - AVVISO DEL GIORNO DELLA DELIBERAZIONE DEGLI INCIDENTI - NOTIFICAZIONE - DESTINATARI - MANCATA PREVISIONE TRA QUESTI DEL DIFENSORE DELL'INTERESSATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE. (COSTITUZIONE, ART. 24, SECONDO COMMA; LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 27).

Testo
Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, la parziale illegittimita' dell'art. 630, comma primo, cod. proc. pen. (nella parte in cui non prevede nel procedimento relativo agli incidenti di esecuzione la nomina del difensore di ufficio per l'interessato che non sia ammesso al gratuito patrocinio) va estesa all'altra parte dello stesso articolo che non contempla il difensore dell'interessato tra le persone destinatarie dell'avviso del giorno della deliberazione degli incidenti di esecuzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27