Sentenza 70/1970 (ECLI:IT:COST:1970:70)
Massima numero 5001
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BRANCA - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
06/05/1970; Decisione del
06/05/1970
Deposito del 18/05/1970; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 70/70 CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - D.P. REG. 2 SETTEMBRE 1969 - RICONOSCIMENTO DI PERSONALITA' GIURIDICA PRIVATA AD UNA ISTITUZIONE SPORTIVA - FONDAMENTO NEGLI ARTT. 4, N. 14, E 8 DELLO STATUTO - DICHIARAZIONE DI COMPETENZA REGIONALE.
SENT. 70/70 CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - D.P. REG. 2 SETTEMBRE 1969 - RICONOSCIMENTO DI PERSONALITA' GIURIDICA PRIVATA AD UNA ISTITUZIONE SPORTIVA - FONDAMENTO NEGLI ARTT. 4, N. 14, E 8 DELLO STATUTO - DICHIARAZIONE DI COMPETENZA REGIONALE.
Testo
Il riconoscimento della personalita' giuridica privata delle "istituzioni sportive", le quali costituiscono materia attribuita alla competenza amministrativa regionale dagli artt. 4, n. 14, e 8 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, e' attivita' di natura amministrativa che comprende tutti gli aspetti concreti riconducibili alle istituzioni medesime, onde non ne appare ipotizzabile, ai fini della competenza, una disciplina differente rispetto alla materia di cui e' parte integrante. E cio' indipendentemente dalla natura privata degli enti, in quanto l'attivita' amministrativa suddetta attiene ad una materia che, pur costituendo lo scopo dell'ente privato, coincide con quella attribuita alla competenza amministrativa regionale. Spetta pertanto alla Regione Friuli-Venezia Giulia il potere di riconoscere la personalita' giuridica privata delle istituzioni sportive, restando gli atti relativi suscettibili dei rimedi previsti dalla legge ordinaria. Conseguentemente va respinto il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso il Decreto 2 settembre 1969 del Presidente della Giunta regionale Friuli-Venezia Giulia che dispone il riconoscimento giuridico dell'Associazione "Societa' nautica pietas Julia" la quale, per le sue finalita' istituzionali e per la sua area di operativita', localizzata in sede regionale, e' da inquadrarsi appunto nella materia delle istituzioni sportive di cui ai citati artt. 4 n. 14 e 8 dello Statuto regionale.
Il riconoscimento della personalita' giuridica privata delle "istituzioni sportive", le quali costituiscono materia attribuita alla competenza amministrativa regionale dagli artt. 4, n. 14, e 8 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, e' attivita' di natura amministrativa che comprende tutti gli aspetti concreti riconducibili alle istituzioni medesime, onde non ne appare ipotizzabile, ai fini della competenza, una disciplina differente rispetto alla materia di cui e' parte integrante. E cio' indipendentemente dalla natura privata degli enti, in quanto l'attivita' amministrativa suddetta attiene ad una materia che, pur costituendo lo scopo dell'ente privato, coincide con quella attribuita alla competenza amministrativa regionale. Spetta pertanto alla Regione Friuli-Venezia Giulia il potere di riconoscere la personalita' giuridica privata delle istituzioni sportive, restando gli atti relativi suscettibili dei rimedi previsti dalla legge ordinaria. Conseguentemente va respinto il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso il Decreto 2 settembre 1969 del Presidente della Giunta regionale Friuli-Venezia Giulia che dispone il riconoscimento giuridico dell'Associazione "Societa' nautica pietas Julia" la quale, per le sue finalita' istituzionali e per la sua area di operativita', localizzata in sede regionale, e' da inquadrarsi appunto nella materia delle istituzioni sportive di cui ai citati artt. 4 n. 14 e 8 dello Statuto regionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 8
Altri parametri e norme interposte