Sentenza 71/1970 (ECLI:IT:COST:1970:71)
Massima numero 5002
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  06/05/1970;  Decisione del  06/05/1970
Deposito del 18/05/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5003


Titolo
SENT. 71/70 A. LAVORO - LEGGE 14 LUGLIO 1959, N. 741, RECANTE NORME TRANSITORIE PER GARANTIRE MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO D.P.R 9 MAGGIO 1961, N. 715 - OBBLIGATORIETA' ERGA OMNES DELL'ART. 12 DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 1x SETTEMBRE 1959 PER GLI OPERAI EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI GENOVA - ISTITUZIONE DI CASSE EDILI - ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA - VIOLAZIONE DELL'ART. 76 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
Poiche' limite della delega conferita al Governo per estendere ai non iscritti alle associazioni sindacali clausole di contratti colletivi deve considerarsi la stretta attinenza delle medesime alla finalita' di assicurare ai lavoratori minimi inderogabili di trattamento economico e normativo, e' costituzionalmente illegittimo l'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 715, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 12 del contratto collettivo 1 settembre 1959, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edili ed affini della provincia di Genova, il quale prevede la costituzione di casse edili. Cfr.: 129/63.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte