Sentenza 96/2020 (ECLI:IT:COST:2020:96)
Massima numero 43356
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
11/02/2020; Decisione del
11/02/2020
Deposito del 20/05/2020; Pubblicazione in G. U. 27/05/2020
Titolo
Pena - Divieto di retroattività (art. 25, secondo comma, Cost.) - Riferibilità anche alle sanzioni amministrative a carattere punitivo-afflittivo - Fondamento.
Pena - Divieto di retroattività (art. 25, secondo comma, Cost.) - Riferibilità anche alle sanzioni amministrative a carattere punitivo-afflittivo - Fondamento.
Testo
Il duplice divieto insito nella previsione dell'art. 25, secondo comma, Cost. - di applicazione retroattiva di una legge che incrimini un fatto in precedenza penalmente irrilevante e di applicazione retroattiva di una legge che punisca più severamente un fatto già precedentemente incriminato - si presta ad essere esteso, data l'ampiezza della sua formulazione (per cui "[n]essuno può essere punito [...]"), alle misure a carattere punitivo-afflittivo, anche se qualificate come amministrative. Ciò, in assonanza con le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, riguardo alla nozione di "materia penale" agli effetti dell'art. 7 CEDU, a loro volta suscettibili di assumere autonomo rilievo costituzionale interno attraverso la "mediazione" dell'art. 117, primo comma, Cost. Anche rispetto alle sanzioni amministrative a carattere punitivo si impone infatti la medesima esigenza, di cui tradizionalmente si fa carico il sistema penale in senso stretto, di non sorprendere la persona con una sanzione non prevedibile al momento della commissione del fatto. (Precedenti citati: sentenze n. 112 del 2019, n. 223 del 2018, n. 121 del 2018, n. 68 del 2017, n. 104 del 2014, n. 196 del 2010 e ordinanza n. 117 del 2019; sulla riferibilità delle garanzie previste dall'art. 25 Cost. alla sola materia penale, secondo il precedente orientamento, invece, sentenze n. 68 del 1984, n. 356 del 1995, n. 118 del 1994, n. 447 del 1988 e ordinanze n. 150 del 2002, n. 159 del 1994, n. 250 del 1992).
Il duplice divieto insito nella previsione dell'art. 25, secondo comma, Cost. - di applicazione retroattiva di una legge che incrimini un fatto in precedenza penalmente irrilevante e di applicazione retroattiva di una legge che punisca più severamente un fatto già precedentemente incriminato - si presta ad essere esteso, data l'ampiezza della sua formulazione (per cui "[n]essuno può essere punito [...]"), alle misure a carattere punitivo-afflittivo, anche se qualificate come amministrative. Ciò, in assonanza con le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, riguardo alla nozione di "materia penale" agli effetti dell'art. 7 CEDU, a loro volta suscettibili di assumere autonomo rilievo costituzionale interno attraverso la "mediazione" dell'art. 117, primo comma, Cost. Anche rispetto alle sanzioni amministrative a carattere punitivo si impone infatti la medesima esigenza, di cui tradizionalmente si fa carico il sistema penale in senso stretto, di non sorprendere la persona con una sanzione non prevedibile al momento della commissione del fatto. (Precedenti citati: sentenze n. 112 del 2019, n. 223 del 2018, n. 121 del 2018, n. 68 del 2017, n. 104 del 2014, n. 196 del 2010 e ordinanza n. 117 del 2019; sulla riferibilità delle garanzie previste dall'art. 25 Cost. alla sola materia penale, secondo il precedente orientamento, invece, sentenze n. 68 del 1984, n. 356 del 1995, n. 118 del 1994, n. 447 del 1988 e ordinanze n. 150 del 2002, n. 159 del 1994, n. 250 del 1992).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 7