Sentenza 71/1970 (ECLI:IT:COST:1970:71)
Massima numero 5003
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  06/05/1970;  Decisione del  06/05/1970
Deposito del 18/05/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5002


Titolo
SENT. 71/70 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - QUESTIONI GIA' DECISE CON SENTENZA DI ACCOGLIEMENTO - MANIFESTA INFONDATEZZA - FATTISPECIE - D.P.R. 14 LUGLIO 1960, N. 1032, CHE RENDE EFFICACIA "ERGA OMNES" L'ART. 34 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 24 LUGLIO 1959, PER GLI ADDETTI ALLA EDILIZIA.

Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale le questioni gia' decise con sentenza di accoglimento devono essere dichiarate manifestamente infondate stante la avvenuta cessazione dell'efficacia della norma impugnata (Fattispecie relativa alla questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico D.P.R. 14 luglio 1960 n. 1032, nella parte in cui rende efficace erga omnes l'art. 34 del contratto collettivo nazionale del lavoro 24 luglio 1959 per gli addetti all'edilizia, gia' decisa con la sentenza n. 129 del 4 luglio 1963). Cfr.: 24/56 C.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte