Sentenza 73/1970 (ECLI:IT:COST:1970:73)
Massima numero 5005
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  20/05/1970;  Decisione del  20/05/1970
Deposito del 25/05/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5006  5007


Titolo
SENT. 73/70 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - INADEGUATA MOTIVAZIONE NELL'ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - INSUSSISTENZA NELLA SPECIE ACCERTATA ANCHE DALLA CORTE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - FATTISPECIE - LEGGE 16 GIUGNO 1927, N. 1766, ART. 27, ULTIMO COMMA, SUL RIORDINAMENTO DEGLI USI CIVICI.

Testo
Qualora il giudice a quo non precisi con adeguata motivazione come l'eventuale dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle norme denunciate possa incidere sulle cause sottoposte al suo esame, e la Corte rilievi che cotesta incidenza non sussiste nella fattispecie, la questione di legittimita' costituzionale deve considerarsi priva di rilevanza. (Nella specie e' stata dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27, ultimo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riodinamento degli usi civici, in relazione agli artt. 25 e 108 della Costituzione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 108

Altri parametri e norme interposte