Sentenza 73/1970 (ECLI:IT:COST:1970:73)
Massima numero 5006
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
20/05/1970; Decisione del
20/05/1970
Deposito del 25/05/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 73/70 B. USI CIVICI - RIORDINAMENTO - LEGGE 16 GIUGNO 1927, N. 1766, ARTT. 27, PRIMO COMMA, E 29, SECONDO COMMA, IN RELAZIONE AL PRIMO - COMMISSARIO REGIONALE PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI - FUNZIONI AMMINISTRATIVE E GIURISDIZIONALI - ASSERITA MANCANZA DI IMPARZIALITA' ED INDIPENDENZA - POSIZIONE DELL'ORGANO - GARANZIE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 25 E 108, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 73/70 B. USI CIVICI - RIORDINAMENTO - LEGGE 16 GIUGNO 1927, N. 1766, ARTT. 27, PRIMO COMMA, E 29, SECONDO COMMA, IN RELAZIONE AL PRIMO - COMMISSARIO REGIONALE PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI - FUNZIONI AMMINISTRATIVE E GIURISDIZIONALI - ASSERITA MANCANZA DI IMPARZIALITA' ED INDIPENDENZA - POSIZIONE DELL'ORGANO - GARANZIE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 25 E 108, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 27, comma primo e 29, comma secondo in relazione al primo, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici, in riferimento agli artt. 25 e 108, secondo comma, della Costituzione. Non sussiste, infatti, alcun limite alla indipendenza ed imparzialita' del Commissario per la liquidazione degli usi civici nell'ipotesi in cui questi eserciti delle funzioni giurisdizionali nell'ambito di un procedimento amministrativo: per un verso la condizione del Commissario di appartenente all'ordine giudiziario costituisce garanzia sufficiente perche' restino obbiettivamente distinte le funzioni amministrativa e giurisdizionale e quest'ultima sia esercitata con assoluta obiettivita'; per altro verso le garanzie costituzionali che assistono lo stato giuridico del magistrato preposto alla funzione commissariale sono tali da renderlo distaccato non soltanto dall'organo che ne ha proposto la nomina, ma anche dall'interesse amministrativo che lo stesso organo proponente e' chiamato a curare. Pur nel caso in cui il Commissario giudice abbia compiuto nell'esercizio delle sue funzioni amministrative atti comunque suscettibili di incidere sulle situazioni giuridiche soggettive degli interessati, ovvero abbia, sempre nell'esercizio delle funzioni amministrative, posto in essere accertamenti o pronuncie nella materia o anche sulla questione che e' oggetto del suo esame in sede giurisdizionale, non viene meno l'indipendenza e l'imparzialita' del Commissario stesso quale giudice e quindi le norme che consentono tali situazioni non contrastano con i principi costituzionali di cui all'art. 108 della Costituzione: infatti l'attivita' giurisdizionale non e' condizionata nei suoi contenuti da quella amministrativa svolta in precedenza, a prescindere dal fatto che non e' raro il caso in cui al giudice ordinario siano attribuite anche funzioni amministrative da esercitare pregiudizialmente o preliminarmente rispetto alle funzioni giurisdizionali senza che cio' comprometta l'indipendenza e l'imparzialita' del giudice.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 27, comma primo e 29, comma secondo in relazione al primo, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici, in riferimento agli artt. 25 e 108, secondo comma, della Costituzione. Non sussiste, infatti, alcun limite alla indipendenza ed imparzialita' del Commissario per la liquidazione degli usi civici nell'ipotesi in cui questi eserciti delle funzioni giurisdizionali nell'ambito di un procedimento amministrativo: per un verso la condizione del Commissario di appartenente all'ordine giudiziario costituisce garanzia sufficiente perche' restino obbiettivamente distinte le funzioni amministrativa e giurisdizionale e quest'ultima sia esercitata con assoluta obiettivita'; per altro verso le garanzie costituzionali che assistono lo stato giuridico del magistrato preposto alla funzione commissariale sono tali da renderlo distaccato non soltanto dall'organo che ne ha proposto la nomina, ma anche dall'interesse amministrativo che lo stesso organo proponente e' chiamato a curare. Pur nel caso in cui il Commissario giudice abbia compiuto nell'esercizio delle sue funzioni amministrative atti comunque suscettibili di incidere sulle situazioni giuridiche soggettive degli interessati, ovvero abbia, sempre nell'esercizio delle funzioni amministrative, posto in essere accertamenti o pronuncie nella materia o anche sulla questione che e' oggetto del suo esame in sede giurisdizionale, non viene meno l'indipendenza e l'imparzialita' del Commissario stesso quale giudice e quindi le norme che consentono tali situazioni non contrastano con i principi costituzionali di cui all'art. 108 della Costituzione: infatti l'attivita' giurisdizionale non e' condizionata nei suoi contenuti da quella amministrativa svolta in precedenza, a prescindere dal fatto che non e' raro il caso in cui al giudice ordinario siano attribuite anche funzioni amministrative da esercitare pregiudizialmente o preliminarmente rispetto alle funzioni giurisdizionali senza che cio' comprometta l'indipendenza e l'imparzialita' del giudice.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 108
co. 2
Altri parametri e norme interposte