Ordinanza 74/1970 (ECLI:IT:COST:1970:74)
Massima numero 5008
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  20/05/1970;  Decisione del  20/05/1970
Deposito del 25/05/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 74/70. USI CIVICI - LEGGE 16 GIUGNO 1927, N. 1766, ART. 27, ULTIMO COMMA - COMPETENZA TERRITORIALE A DISPORRE NELLA SPECIE PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 108 DELLA COSTITUZIONE - MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA E NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE - CARATTERE PERPLESSO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).

Testo
Qualora la motivazione circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimita' costituzionale sia perplessa, in quanto della norma cui la motivazione si riferisce si prospettano due contrastanti interpretazioni senza indurre argomenti a sostegno di quella presumibilmente accolta, si versa in un caso in cui debbono essere restituiti gli atti al giudice a quo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 108

Altri parametri e norme interposte