Sentenza 75/1970 (ECLI:IT:COST:1970:75)
Massima numero 5009
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  20/05/1970;  Decisione del  20/05/1970
Deposito del 25/05/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5010  5011


Titolo
SENT. 75/70 A. LAVORO - RAPPORTO DI AGENZIA - DIVERSITA' DAL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - PRINCIPIO DELLA RETRIBUZIONE SUFFICIENTE EX ART. 36 DELLA COSTITUZIONE - INAPPLICABILITA' NEI CONFRONTI DEL PRIMO - COD. CIV., ART. 1751 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO PER FATTO IMPUTABILE ALL'AGENTE - ESCLUSIONE DELL'INDENNITA' - NON VIOLA IL PRECETTO COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Data la diversita' che intercorre tra il rapporto di agenzia e quello di lavoro subordinato, con la conseguenza che per il primo non puo' considerarsi applicabile il principio di retribuzione sufficiente, non viola l'art. 36 della Costituzione la norma - art. 1751 cod. civ. - che esclude la corresponsione all'agente di commercio della indennita' di cessazione del rapporto, quando tale cessazione sia stata determinata da fatto imputabile allo stesso agente.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte