Sentenza 76/1970 (ECLI:IT:COST:1970:76)
Massima numero 5013
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
20/05/1970; Decisione del
20/05/1970
Deposito del 25/05/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 76/70 B. SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE NEI CONFRONTI DELLE PERSONE PERICOLOSE PER LA SICUREZZA E PER LA PUBBLICA MORALITA' - LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423, ARTT. 5 E 9 - SORVEGLIATO SPECIALE - SANZIONE PER INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 17 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
SENT. 76/70 B. SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE NEI CONFRONTI DELLE PERSONE PERICOLOSE PER LA SICUREZZA E PER LA PUBBLICA MORALITA' - LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423, ARTT. 5 E 9 - SORVEGLIATO SPECIALE - SANZIONE PER INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 17 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
La particolare sanzione contravvenzionale prevista in caso di violazione degli obblighi particolari imposti al sorvegliato speciale, quando concreti anche una violazione di una norma di diritto comune che prevede reato concreto, non da' luogo ad una irrazionale e discriminatoria duplicazione della pena, in violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione, perche' altra e' la situazione soggettiva di chi commetta un reato rispetto a quella di chi lo commetta essendo sorvegliato speciale. Ne' ricorre la violazione del secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, dato che il sorvegliato speciale non e' privato del diritto al mantenimento e all'assistenza sociale dell'art. 38 Cost. Manifestamente infondata e' anche la questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento all'art. 18 della Costituzione per le stesse ragioni adottate con sent. n. 27 del 1959, quanto al preteso contrasto con l'art. 17 della Costituzione.
La particolare sanzione contravvenzionale prevista in caso di violazione degli obblighi particolari imposti al sorvegliato speciale, quando concreti anche una violazione di una norma di diritto comune che prevede reato concreto, non da' luogo ad una irrazionale e discriminatoria duplicazione della pena, in violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione, perche' altra e' la situazione soggettiva di chi commetta un reato rispetto a quella di chi lo commetta essendo sorvegliato speciale. Ne' ricorre la violazione del secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, dato che il sorvegliato speciale non e' privato del diritto al mantenimento e all'assistenza sociale dell'art. 38 Cost. Manifestamente infondata e' anche la questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento all'art. 18 della Costituzione per le stesse ragioni adottate con sent. n. 27 del 1959, quanto al preteso contrasto con l'art. 17 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 3
co. 2
Costituzione
art. 17
Altri parametri e norme interposte