Sentenza 76/1970 (ECLI:IT:COST:1970:76)
Massima numero 5014
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del  20/05/1970;  Decisione del  20/05/1970
Deposito del 25/05/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5012  5013


Titolo
SENT. 76/70 C. SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE NEI CONFRONTI DELLE PERSONE PERICOLOSE PER LA SICUREZZA E PER LA PUBBLICA MORALITA' - LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423, ARTT. 1 E 2 - SI RIFERISCONO A PROVVEDIMENTI DI POLIZIA NON PREORDINATI AL PROCESSO - MANCATO INTERROGATORIO DELL'INQUISITO - NON VIOLA IL DIRITTO DI DIFESA - ART. 4, SECONDO COMMA: OMESSA PREVISIONE DELL'ASSISTENZA TECNICA OBBLIGATORIA DEL DIFENSORE DINANZI AL TRIBUNALE - VIOLAZIONE DELL'ART. 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'interrogatorio dell'imputato e' necessario solo quando si compiano atti istruttori. Cio' non puo' dirsi per un procedimento che, come quello disciplinato dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sfocia in provvedimenti di polizia di sicurezza non preordinati al processo. E' pertanto infondata la questione di legittimita' degli artt. 1 e 2 avanzata sotto il profilo della mancata previsione dell'interrogatorio dell'inquisito da parte del questore. Sussiste, invece, la violazione del diritto di difesa per l'omessa previsione, nell'art. 4, secondo comma, della cit. legge del 1956, dell'assistenza tecnica obbligatoria del difensore innanzi al tribunale nella fase di applicazione della misura. Cfr.: Sent. n. 53/1968 e n. 69/1970.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte