Sentenza 77/1970 (ECLI:IT:COST:1970:77)
Massima numero 5021
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BRANCA  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  20/05/1970;  Decisione del  20/05/1970
Deposito del 25/05/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5015  5016  5017  5018  5019  5020


Titolo
SENT. 77/70 G. REGIONE SARDA - DIPENDENTI REGIONALI ELETTI A RICOPRIRE DETERMINATI UFFICI PRESSO ENTI LOCALI - LEGGE REGIONALE 6 NOVEMBRE 1969 - OBBLIGO PER GLI ENTI DI CONCORRERE ALL'ONERE DERIVANTE DAL TRATTAMENTO ECONOMICO - VIOLAZIONE DELL'ART. 3, LETT. A, DELLO STATUTO SPECIALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittima per contrasto con l'art. 3 lett. a dello Statuto la legge della Regione Sardegna approvata il 5 dicembre 1968, e riapprovata il 6 novembre 1969, nella parte in cui, mediante rinvio alla legge statale 12 dicembre 1966, n. 1078, pone a carico degli enti o aziende locali gli assegni e relativi obblighi di trattenuta di cui all'art. 3, primo comma n. 2, e commi secondo, terzo e quarto, della legge stessa.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 3

Altri parametri e norme interposte