Sentenza 78/1970 (ECLI:IT:COST:1970:78)
Massima numero 5023
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  21/05/1970;  Decisione del  21/05/1970
Deposito del 03/06/1970; Pubblicazione in G. U. 03/06/1970
Massime associate alla pronuncia:  5022  5024  5025


Titolo
SENT. 78/70 B. LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - COSTITUZIONE, ART. 41, TERZO COMMA - PROGRAMMI E CONTROLLI - FINALITA' - NON SOPPRIMERE, MA INDIRIZZARE E CONDIZIONARE L'INIZIATIVA INDIVIDUALE.

Testo
I programmi e i controlli che possono essere imposti alla attivita' economica privata (art. 41 terzo comma Cost.) non debbono sopprimere l'iniziativa individuale, ma possono soltanto tendere ad indirizzarla e condizionarla.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41  co. 3

Altri parametri e norme interposte