Sentenza 78/1970 (ECLI:IT:COST:1970:78)
Massima numero 5023
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del
21/05/1970; Decisione del
21/05/1970
Deposito del 03/06/1970; Pubblicazione in G. U. 03/06/1970
Titolo
SENT. 78/70 B. LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - COSTITUZIONE, ART. 41, TERZO COMMA - PROGRAMMI E CONTROLLI - FINALITA' - NON SOPPRIMERE, MA INDIRIZZARE E CONDIZIONARE L'INIZIATIVA INDIVIDUALE.
SENT. 78/70 B. LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - COSTITUZIONE, ART. 41, TERZO COMMA - PROGRAMMI E CONTROLLI - FINALITA' - NON SOPPRIMERE, MA INDIRIZZARE E CONDIZIONARE L'INIZIATIVA INDIVIDUALE.
Testo
I programmi e i controlli che possono essere imposti alla attivita' economica privata (art. 41 terzo comma Cost.) non debbono sopprimere l'iniziativa individuale, ma possono soltanto tendere ad indirizzarla e condizionarla.
I programmi e i controlli che possono essere imposti alla attivita' economica privata (art. 41 terzo comma Cost.) non debbono sopprimere l'iniziativa individuale, ma possono soltanto tendere ad indirizzarla e condizionarla.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
co. 3
Altri parametri e norme interposte