Sentenza 79/1970 (ECLI:IT:COST:1970:79)
Massima numero 5026
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
21/05/1970; Decisione del
21/05/1970
Deposito del 03/06/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 79/70 A. ESECUZIONE FORZATA - VENDITE ALL'INCANTO - R.D. 18 DICEMBRE 1941, N. 1368, ART. 159, TERZO COMMA - CONFERIMENTO AL MINISTRO DI POTERE REGOLAMENTARE PER STABILIRE MODALITA' E CONTROLLI PER LE ESECUZIONI AFFIDATE AGLI ISTITUTI DI VENDITE GIUDIZIARIE - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 87, QUINTO COMMA, 70 A 82 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (D.M. 20 GIUGNO 1960 E 11 GIUGNO 1965).
SENT. 79/70 A. ESECUZIONE FORZATA - VENDITE ALL'INCANTO - R.D. 18 DICEMBRE 1941, N. 1368, ART. 159, TERZO COMMA - CONFERIMENTO AL MINISTRO DI POTERE REGOLAMENTARE PER STABILIRE MODALITA' E CONTROLLI PER LE ESECUZIONI AFFIDATE AGLI ISTITUTI DI VENDITE GIUDIZIARIE - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 87, QUINTO COMMA, 70 A 82 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (D.M. 20 GIUGNO 1960 E 11 GIUGNO 1965).
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 159, comma terzo del R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368 sulle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile - in base al quale sono stati emessi i regolamenti di cui ai decreti ministeriali 20 giugno 1960 e 11 gennaio 1965 contenenti disposizioni sulle esecuzioni affidate agli Istituti di vendite giudiziarie - sollevata sul rilievo che il potere regolamentare conferito con detto articolo al Ministro di grazia e giustizia di stabilire modalita' e controlli per l'esecuzione degli incarichi affidati agli istituti autorizzati alle vendite all'incanto sia in contrasto tanto con l'art. 87, quinto comma, della Costituzione, che prevede l'emanazione di regolamenti solo da parte del Presidente della Repubblica, tanto con gli altri precetti costituzionali (art. 70 e 82) che disciplinano le fonti di produzione normativa senza far menzione di ministri.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 159, comma terzo del R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368 sulle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile - in base al quale sono stati emessi i regolamenti di cui ai decreti ministeriali 20 giugno 1960 e 11 gennaio 1965 contenenti disposizioni sulle esecuzioni affidate agli Istituti di vendite giudiziarie - sollevata sul rilievo che il potere regolamentare conferito con detto articolo al Ministro di grazia e giustizia di stabilire modalita' e controlli per l'esecuzione degli incarichi affidati agli istituti autorizzati alle vendite all'incanto sia in contrasto tanto con l'art. 87, quinto comma, della Costituzione, che prevede l'emanazione di regolamenti solo da parte del Presidente della Repubblica, tanto con gli altri precetti costituzionali (art. 70 e 82) che disciplinano le fonti di produzione normativa senza far menzione di ministri.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 87
co. 5
Costituzione
art. 70
Costituzione
art. 82
Altri parametri e norme interposte